๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐: Sullโefficacia della rinuncia alla tutela giurisdizionale nellโambito del procedimento disciplinare
Sullโefficacia della rinuncia alla tutela giurisdizionale nellโambito del procedimento disciplinare
a cura del Cons. Luca Cestaro
#tutelagiurisdizionale #dirittodidifesa #disciplinare #ragionevolezza #noncontraddizione
T.A.R. Campania, sez. II, Sent. n. 2682 del 26.4.2021
1 – Nellโambito di un primo procedimento disciplinare, un docente universitario, onde evitare che il procedimento si concludesse con una piรน severa sanzione, rinuncia a impugnare la sanzione eventualmente comminata e, tuttavia, ribadisce di ritenere di non essere meritevole di alcuna sanzione.
In sede di impugnativa della sanzione medesima (censura), il Collegio rileva โ per quanto qui interessa โ che tale rinuncia, effettuata nellโambito del procedimento amministrativo, non puรฒ valere a impedire il ricorso alla tutela giurisdizionale.
ยซIn ossequio al principio fondamentale di difesa sancito dagli artt. 24 e 113 Cost., infatti, โnon รจ configurabile una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell’interesse legittimo, effettuata prima della lesione di quest’ultimo, ossia nel momento in cui, non essendo ancora attuale la lesione stessa, lo strumento di tutela non รจ ancora azionabile, nรฉ si puรฒ ipotizzare alcuna acquiescenza nei riguardi di un provvedimento amministrativo non ancora emanatoโ (Cons. Stato Sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1337); ciรฒ comporta che non รจ ammissibile โla preventiva rinuncia alla tutela giurisdizionale nei confronti di provvedimenti amministrativi illegittimi. Il destinatario di un provvedimento illegittimo ha semmai la facoltร di rinunciare, ab initio e in radice (e cioรจ omettendo di proporre la domanda annullatoria entro il termine decadenziale) o in corso di causa (ossia mediante rinuncia al ricorso e/o declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse), all’azione, ma sempre dopo aver preso visione del provvedimentoโ (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 12 maggio 2020, n. 305)ยป.
Lโacquiescenza al provvedimento deve, quindi, essere postuma rispetto alla piena conoscenza del provvedimento e, inoltre, spontanea nel senso che deve conseguire al comportamentoโliberamente tenuto dal destinatario dell’atto, che dimostri la chiara ed univoca volontร di accettarne gli effetti anche se pregiudizievoliโ.
Lโacquiescenza non puรฒ quindi validamente esprimersi nel corso del procedimento disciplinare in quanto, in tale fase, mancano entrambi i requisiti: la conoscenza dellโatto รจ impossibile per non essere questo stato ancora adottato; la spontaneitร รจ esclusa poichรฉ lโincolpato versa in una situazione di soggezione, mirando a evitare un provvedimento che possa arrecare conseguenze pregiudizievoli alla propria carriera.
Il ricorso avverso la sanzione della censura viene, quindi, giudicato ammissibile (e, poi, accolto per ragioni procedurali).
2 – La complessa vicenda procedimentale (qui riportata per quanto di interesse) ha consentito al T.A.R. di valutare la possibilitร che il venir meno alla descritta rinuncia costituisca una violazione dei doveri deontologici gravanti sui dipendenti pubblici.
Difatti, lโAteneo, avendo constatato il venir meno alla rinuncia effettuata nel corso del precedente procedimento disciplinare, ne ha intrapreso uno nuovo che รจ culminato in una piรน grave sanzione (sospensione) comminata proprio in relazione allโinadempimento al precedente impegno unilaterale a non proporre ricorso.
Il Collegio mostra di ritenere tale sanzione irragionevole e sproporzionata.
Lโirragionevolezza, in particolare, scaturisce dalla violazione del ยซprincipio di non contraddizione cui si ispira lโintero ordinamento giuridico, poichรฉ il medesimo comportamento, che costituisce espressione di un principio fondamentale quale quello di difesa delle proprie posizioni giuridiche ex art. 24 e 113 Cost.ยป, รจ stato sanzionato quale illecita violazione di doveri deontologici. Inoltre, il diritto di difesa del dipendente non riguarda i doveri istituzionali dellโufficio ricoperto nรฉ si riverbera sullโimmagine esterna del docente. Infine, conclude il Collegio la sanzione ยซnon รจ neanche proporzionata alla gravitร del fatto, trattandosi di un episodio isolato, contestualizzato nel procedimento disciplinare, privo di rilevanza esterna rispetto a tale fase di alterazione fisiologica del rapporto di lavoroยป.