๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ข๐ฏ๐ข๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Garanzie concesse dallo Stato o poste a carico dellโErario in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti
Garanzie concesse dallo Stato o poste a carico dellโErario in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti
A cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#garanziepersonali#fideiussione#escussioneaprimarichiesta#art.2l.177/1989#art.1936c.c.
Corte di Cassazione, sez III civile, Sentenza n. 22157 del 03/08/2021
La sentenza in commento offre degli ottimi spunti di riflessione circa lโammissibilitร di unโescussione a prima richiesta, in assenza di unโespressa ed univoca disposizione di legge, nellโipotesi in cui il garante sia rappresentato da un ente pubblico.
La fattispecie in esame riguarda le garanzie concesse dallo Stato alle imprese editrici di quotidiani o periodici e segnatamente quella contemplata allโarticolo 2, primo comma, secondo periodo, della legge n.177/1989: โPer le imprese di cui all’articolo 9, comma 6, ed all’articolo11, comma 2, dellaย leggeย 25ย febbraioย 1987,ย n.ย 67, le garanzierelative ai mutui agevolati per l’estinzione dei debiti emergenti dalbilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvatoย eย depositato,disciplinate dall’articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sonoestese all’intero ammontare del finanziamento concesso. Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di creditoย indicatiย dallaย legge alle imprese sopra richiamateโ
Contrariamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di Cassazione chiarisce che tale forma di garanzia non possa qualificarsi, in assenza di elementi univoci, a prima richiesta. La Suprema Corte specificache diversamente dai rapporti tra privati, in cui la garanzia a prima richiesta puรฒ essere desunta dal contenuto concreto dei patti intercorsi, nei rapporti istituiti in via diretta ed immediata dalla legge, essa deve potersi dedurre con chiara immediatezza dalla normativa, attesa lโindiscutibile onerositร per il garante di tale qualificazione.
Pertanto, in difetto di tale possibilitร , i rapporti dovranno essere regolati dai principi generali e dalle regole inerentilafigura negoziale tipica di riferimento (fideiussione). Infatti, โla qualificazione di primarietร della garanzia non implica in modo automatico la parificazione del garante al debitore, poichรฉ l’uno assume un’obbligazione che resta pur sempre accessoria rispetto a quella dell’altro; [โฆ]la solidarietร non esclude, come appunto accade nell’archetipo dei contratti di garanzia e cioรจ nella fideiussione, un onere di tempestiva attivazione del creditore, ai sensi dell’art. 1957 c.c.
Dunque, la Corte di Cassazione chiarisce che โ risponde[โฆ] ad un corretto e generale criterio interpretativo che, in difetto di specifiche diverse esplicite disposizioni di legge, la garanzia concessa dallo Stato o comunque a carico del pubblico Erario (complessivamente ed indistintamente inteso) non possa qualificarsi come garanzia a prima richiesta e richieda invece, per la sua operativitร , quanto meno la tempestiva attivazione del creditore garantito nei confronti del debitore principale (o, a tutto concedere, l’evidenza della non proficuitร di tale attivazione per univoci sintomi di una sua insolvenza): tempestivitร che, sempre in difetto di analitiche diverse disposizioni di legge, bene puรฒ modularsi sul termine semestrale disegnato in via generale dall’art. 1957 c.c.ย e che corrisponde ad un del tutto tollerabile onere di diligenza del creditore nei confronti del garante, il quale resta pur sempre titolare di un’obbligazione accessoria rispetto a quella del debitore principale.โ
Ciรฒ ha condotto la Terza Sezione ad esprimere il seguente principio di diritto โ Nel caso di garanzie concesse dallo Stato o poste comunque a carico del pubblico Erario da specifiche disposizioni di legge in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti, esse, in difetto di elementi testuali in tal senso nella disciplina istitutiva della specifica provvidenza, non possono intendersi quale garanzia escutibile a prima richiesta ed in via autonoma; pertanto, trovano applicazione, in difetto di specifiche diverse espresse disposizioni, i principi generali in tema di garanzia quale prestazione accessoria, quali desunti dalla disciplina della fideiussione, sicchรฉ va ammessa l’attivazione della garanzia pubblica almeno previa una vana tempestiva diligente attivazione, ad opera del creditore, degli ordinari strumenti di tutela del credito a sua disposizione.โ
ย