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La cessione in blocco dei crediti si perfeziona indipendentemente dalla pubblicazione in G.U.
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Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 10200 del 16.04.2021
1 – In una fattispecie di cessione in blocco dei crediti, i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto non provata la titolaritร del credito azionato in capo al cessionario.
In tali ipotesi, la legge (art. 4 L. 130/1999 e art. 58 T.U.B.) consente di notiziare i debitori ceduti mediante la pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale. Il cessionario che abbia notificato la cessione nelle modalitร descritte deve, tuttavia, pur sempre provare lโesistenza del contratto di cessione del credito e lโinclusione dello specifico credito nellโoperazione di cessione โmultiplaโ.
Nel caso di specie, al fine di fornire la prova dellโavvenuta cessione, era stata prodotta in giudizio una dichiarazione del cedente ma tanto il Tribunale quanto la Corte dโAppello lโhanno ritenuta irrilevante poichรฉ prodotta successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2 – La Corte di Cassazione accoglie la tesi della parte ricorrente secondo cui la cessione del credito รจ contratto consensuale giร perfezionato con il consenso, mentre la notifica al debitore ceduto, ovvero nelle cessioni blocco la pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale, sono funzionali solo agli effetti liberatori del pagamento o alla regolazione dei conflitti tra plurimi cessionari.
La Sezione precisa, appunto, che nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la mera funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264, cod. civ. Tale modalitร mira a facilitare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
La notifica cumulativa, peraltro, ben puรฒ essere sostituita dalla notifica individuale effettuata ai sensi dellโart. 1264 c.c. che non รจ subordinata a particolari requisiti di forma e puรฒ quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cassazione civile sez. VI, n.20495 del 29.9.2020).
3 – La Corte distingue, pertanto, i seguenti profili: a) il perfezionamento della cessione; b) la prova dello stesso; c) l’opponibilitร di quella al debitore ceduto.
In questโottica, la Cassazione mostra di ritenere che la dichiarazione del cedente, pur se notiziata dal cessionario solo mediante la produzione in giudizio – e quindi ben dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale -, unitamente al possesso del titolo esecutivo, possa egualmente assumere unโefficacia dirimente nel senso di dimostrare la valida esistenza del contratto di cessione prima dellโintroduzione del giudizio.