๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐.๐๐๐๐:Lโescussione della cauzione per lโesclusione dalla gara va al G.O. solo se la controversia riguardi il contenuto della garanzia
Lโescussione della cauzione per lโesclusione dalla gara va al G.O. solo se la controversia riguardi il contenuto della garanzia
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Corte di Cassazione, SS.UU. civ. Sent. n. 9005 del 31.3.2021
1 – ร noto lโorientamento del giudice amministrativo secondo cui l’incameramento della cauzione provvisoria (oltre all’attivazione del pedissequo procedimento di segnalazione all’ANAC)รจ conseguenza automatica del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara e, pertanto, non comporta alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti; in senso contrario allโincameramento, peraltro,, neppure puรฒ rilevare la non imputabilitร a colpa della violazione che ha comportato l’esclusione(Consiglio di Stato sez. V, 02/02/2018, n.691; Consiglio di Stato sez. V, 23/08/2019, n.5819).
2 – Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiariscono che qualora si contestino le ragioni dellโesclusione (e del conseguente automatico incameramento della cauzione), la controversia rientra nellโambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il principio, affermato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza n. 17441/15, secondo cui ยซla domanda di accertamento dellโinesistenza della debenza dellโimporto preteso dallโente e di manleva in relazione a quanto eventualmente da pagarsi a questโultimo riguardano comunque il rapporto privatistico inerente la garanziaยป โriguarda solo le ipotesi in cui la domanda di accertamento negativo del diritto della stazione appaltante di escutere la garanzia non si fondi sulla contestazione delle ragioni, concernenti la violazione delle regole della procedura concorsuale, che sorreggono tanto il provvedimento di esclusione dalla gara quanto il provvedimento di escussione della garanzia; come, ad esempio, nel caso in cui la controversia verta sullโimporto risultante dalla polizza o sui tempi e modalitร del pagamento o sullโindividuazione del soggetto obbligato al pagamento stessoโ.
La Corte precisa che la conclusione raggiunta non interferisce con i principi affermati in altre decisioni (ordinanze nn. 12901/2013 e 2507/2015) relative a vicende nelle quali lโescussione della polizza fideiussoria era riconducibile a dei pretesi inadempimenti dellโaggiudicataria alle proprie obbligazioni; tali vicende, infatti, a differenza dal caso esame dalla decisione in commento, si collocavano โa valle della stipula del contratto tra il privato e la pubblica amministrazioneโ.
3 – Questo il principio di diritto affermato: โla controversia avente ad oggetto lโescussione di una polizza fideiussoria a cui una stazione appaltante abbia proceduto, ai sensi dellโarticolo 48 d.lgs. n. 163/2006 (ora dellโart. 93 cod. appalti, d.lgs. 50/2016), a seguito dellโesclusione di un concorrente dalla gara โ per non avere il medesimo fornito la prova del possesso dei requisiti di capacitร economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito โ rientra nella giurisdizione dellโA.G.O. ove si discuta esclusivamente dei diritti derivanti dalla polizza, con riguardo, esemplificativamente, allโentitร delle somme dovute, ai tempi e modalitร del pagamento, allโindividuazione dei soggetti obbligati; rientra, per contro, nella giurisdizione del giudice amministrativo ove si discuta della sussistenza dei presupposti di esclusione del concorrente dalla garaโ.