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Domanda: In materia di appalti pubblici, la presentazione di una istanza di accesso agli atti della gara da parte di un concorrente determina un differimento del termine di impugnazione del ricorso previsto dallโart. 120 del codice del processo amministrativo ?
RISPOSTA:ย Con sentenza n. 359 del 22 febbraio 2021 il T.A.R. Calabria ha richiamato lโindirizzo espresso dallโAdunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2 luglio 2020 secondo cui:ย 1) sono idonee a far decorrere il termine breve di 30 giorni per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicitร individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti, purchรฉ gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati; 2) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la “dilazione temporale” per la proposizione del ricorso quando i motivi conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; 3) qualora l’Amministrazione aggiudicatrice rifiuti l’accesso o impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara, il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti; 4) pur a fronte della mancata riproposizione di un termine per esercitare il diritto di accesso nelle procedure di gara previsto nel previgente codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) allโart. 79 comma 5ย quaterย in 10 giorni, lโindividuazione delย dies a quoย per lโimpugnazione continua a dipendere non solo dal rispetto delle disposizioni sulle formalitร inerenti alla ‘informazione’ e alla ‘pubblicazione’ degli atti, ma ancheย dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una ‘richiesta scritta’; 5) a tal fine, il Consiglio di Stato (sentenza n. 12/2020; punti 19, 22 e 27) ha ricavato il termine entro il quale lโimpresa รจ tenuta proporre istanza di accesso – in quanto incidente sul termine di decadenza dellโart. 120 c.p.a. – in quello di 15 giorni, analogicamente estendendo il termine previsto dall’art. 76, comma 2, del nuovo codice degli appalti per la comunicazione delle ragioni dellโaggiudicazione su istanza dellโinteressato. Infatti, tale limite temporale, pur a fronte dellโabrogazione dellโart. 79 comma 5ย quaterย del D.Lgs. n. 163/2006, risulta imprescindibile per evitare che il termine di impugnazione sia rimesso alle iniziative di ostensione (consapevoli o meno) dellโoperatore economico con inaccettabili conseguenze di incertezza sulla stabilitร degli atti della procedura di evidenza pubblica e di conseguenza sui tempi del contratto.
Applicando tali princรฌpi, il Tribunale ha preso atto che la richiesta di accesso era stata avanzata oltre il termine di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione dellโaggiudicazione e, pertanto, non consentiva il differimento del termine di proposizione del ricorso, con conseguente improcedibilitร del medesimo.