La domanda del 17.02.2020
Domanda: In materia di infortuni sul lavoro, ai fini della quantificazione del c.d. “danno differenziale” (pari, cioè, alla differenza tra quanto versato da istituti di previdenza a titolo di indennizzo e quanto dovuto dal datore di lavoro), può essere attribuito rilievo probatorio alle risultanze emergenti da altro giudizio ?
RISPOSTA: Con ordinanza n. 24473 del 4 novembre 2020 la Sez. III della Corte di Cassazione ha statuito che nel vigente ordinamento processuale improntato al principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. Ha quindi aggiunto che tra tali elementi di convincimento rientrano anche le prove e le dichiarazioni raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti; di conseguenza, anche le prove emergenti da altro processo, ove ritualmente introdotte in giudizio, possono essere valutate nel contraddittorio delle parti e sottoposte a raffronto critico con le altre risultanze ritualmente acquisite