๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐:Sullโopponibilitร del diritto allโassegnazione della casa coniugale
Sullโopponibilitร del diritto allโassegnazione della casa coniugale
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Corte di Cassazione, sez. I civile, ord. n. 377 del 13.01.2021
Nellโambito della separazione personale i coniugi pattuiscono che la casa coniugale sia trasferita alla moglie con un accordo di portata obbligatoria che, tuttavia, non viene trascritto e perciรฒ risulta inopponibile al fallimento della societร del marito.
La Corte risolve, allora, il dubbio relativo alla possibilitร di opporre al fallimento il diritto personale di godimento della moglie rammentando i principi affermati in merito dalla stessa giurisprudenza di legittimitร .
La norma applicabile alla vicenda in esame (ora trasfusa nellโart. 337 sexies c.c.) era quella dellโart. 155 quater c.c. secondo cui โil godimento della casa familiare รจ attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietร . Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articoloย 2643โ, il che costituiva il recepimento della disciplina del precedente art. 155 cod. civ. come integrata (proprio con riferimento all’esigenza di trascrizione del relativo provvedimento per la sua opponibilitร ai terzi) dalla sentenza della Corte costituzionale n. 454 del 1989.
Sebbene non trascritta, peraltro, lโassegnazione alla casa coniugale โ che costituisce un diritto personale di godimento e non un diritto reale โ resta opponibile ai terzi in quanto esso ha, per definizione, data certa; in tal caso (di mancata trascrizione), perรฒ, lโopponibilitร sarร limitata al novennio (v. art. 1599 co. 3 c.c. e 6 L. 898/1970; Corte Sez. U, Sentenza n. 11096 del 26/07/2002).
Giova precisare, peraltro, che l’assegnazione della casa coniugale non costituisce una misura assistenziale in favore di uno dei coniugi, ma รจ funzionale alla conservazione dell’habitat familiare a tutela dei figli minori e dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti senza loro colpa, e postula la convivenza con essi del coniuge assegnatario.
Il terzo interessato a entrare in possesso dellโimmobile potrร , quindi, esperire unโazione di accertamento per accertare la insussistenza delle condizioni che determinano, nel primario interesse dei figli, lโassegnazione al coniuge della casa coniugale; costui dovrร , quindi, dimostrare che la prole sia stata ab origine, o sia successivamente divenuta, maggiorenne ed economicamente autosufficiente o comunque versi in colpa per il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica e tanto al fine di conseguire una declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna dellโoccupante al pagamento di una indennitร di occupazione illegittima.
Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto i presupposti per opporre lโassegnazione della casa coniugale al fallimento nei limiti del novennio.