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La falsificazione dellโISEE per ottenere il reddito di cittadinanza
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Corte di Cassazione, sez. II penale, Sentenza n. 2402 del 20.01.2021
1 – Comโรจ sanzionabile chi, nella domanda per ottenere il reddito cittadinanza, produca un modello ISEE privo delle necessarie indicazioni sulle proprietร immobiliari possedute?
La Sentenza in commento chiarisce, in primo luogo, che la sanzione penale si applica a prescindere dalla ricorrenza o meno delle condizioni per ottenere il beneficio sol che si renda una dichiarazione falsa.
La prima parte della Sentenza chiarisce le condizioni necessarie a configurare il reato di cui allโart. 7 D.L. n. 4/2019 (conv. con L. n. 26/2019) (โ1.ย Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, รจ punito con la reclusione da due a sei anni.2.ย L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivitร irregolari, nonchรฉ di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, รจ punita con la reclusione da uno a tre anniโ).
Ebbene, le due fattispecie – la prima delle quali caratterizzata dal dolo specifico โsono reati di condotta e di pericolo, che richiamano il generale “principio antielusivo” che s’incardina sulla capacitร contributiva ai sensi dell’art. 53 Costituzione nonchรฉ sul dovere di lealtร dei cittadini verso l’amministrazione. Il principio antielusivo consente, appunto, l’anticipazione della tutela penale attraverso l’utilizzazione dello strumento del reato di pericolo.
โTale essendo la ratio delle due fattispecie incriminatrici dell’art. 7 del dl. n. 4 del 2019, deve ritenersi che le stesse trovino applicazione indipendentemente dall’accertamento dell’effettiva sussistenza delle condizioni per l’ammissione al beneficio e, in particolare, del superamento delle soglie di leggeโ.
Le locuzioni riportate nella fattispecie incriminatrice che fanno riferimento al beneficio (al primo comma: “al fine di ottenere indebitamente il beneficio“; al secondo comma:alle “informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio“) non implicano il riferimento alle condizioni economiche per ottenerlo, ma si limitano a qualificare i dati che rilevano ai fini del controllo sulla sussistenza dei presupposti per la concessione e il mantenimento del reddito di cittadinanza cosรฌ differenziandoli da quelli irrilevanti, senza che possa essere lasciata al cittadino beneficiario la scelta su cosa comunicare e cosa omettere.
2 โNella seconda parte, la Sentenza rammenta i presupposti necessari affinchรฉ ricorra la fattispecie incriminatrice dellโart. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) anzichรฉ quella dellโart. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
La Corte, in particolare, individua nella โfraudolenzaโ della condotta la differenza tra le due figure delittuose e chiarisce che qualora sussistano artifici e raggiri, induzione in errore e ingiusto profitto sarร configurabile la piรน grave fattispecie di cui allโart. 640 bis c.p.
Da rimarcare che la Corte ritiene che la dichiarazione di una consistenza immobiliare diversa da quella reale integri – quale condotta violativa degli obblighi di lealtร sottesi alla disciplina del reddito di cittadinanza – gli โartifici e raggiriโ tale da indurre in errore la Pubblica amministrazione. Inoltre, la Sezione chiarisce che una simile condotta โelusiva e non trasparenteโ impedisce la concessione del reddito di cittadinanza di talchรจ esso รจ da qualificare come โingiusto profittoโ quandโanche lโautore della condotta presenti i requisiti reddituali per ottenere il beneficio.