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La revoca dellโ€™apertura di credito e la buona fede esecutiva

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Corte di Cassazione, sez. I civile, Ordinanza n. 29317 del 22.12.2020

1 โ€“ Al correntista che aveva ripetutamente sforato lโ€™apertura di credito concessa, la banca ha revocato lโ€™apertura di credito dopo averlo diffidato a saldare il debito entro dieci giorni.

In primo grado, il correntista si era visto riconoscere un risarcimento per la revoca, ritenuta contraria a buona fede; tale interpretazione era stata, invece, ribaltata dalla Corte dโ€™Appello che ha ritenuto legittima la revoca.

La Corte di Cassazione, nel confermare la Sentenza dโ€™appello, effettua alcune interessanti puntualizzazioni.

2 โ€“ La Sezione rammenta, nellโ€™esaminare la domanda sulla violazione della buona fede contrattuale, che lโ€™obbligo di buona fede รจ definito da una norma โ€œelasticaโ€ che indica, cioรจ, solo un parametro generale che richiede, da parte del giudice,โ€œunโ€™attivitร  di integrazione giuridica della norma, a cui viene data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico-socialeโ€. In tali casi, la censurabilitร  in cassazione di tali giudizi รจ ammessa solo quando gli stessi si pongano in contrasto con i principi dellโ€™ordinamento (espressi dalla giurisdizione di legittimitร ) e con quegli โ€œstandardโ€ valutativi esistenti nella realtร  sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente.In particolare, qualora la fattispecie sia idonea a fungere da modello generale di comportamento in una serie indeterminata di casi analoghi, โ€œlร  si ravvisa allora un giudizio di diritto e la necessitร  dellโ€™intervento nomofilattico della Cassazione, al fine di garantire la prevedibilitร  delle future decisioni, posto che si tratta dโ€™integrare il contenuto della norma indeterminata o della clausola generale predettaโ€.

Il caso specifico, evocativo di un criterio generale di interpretazione dellโ€™obbligo di buona fede, rientra, quindi, nel giudizio di diritto affidato alla Corte di Cassazione.

3 โ€“ La questione viene, allora, esaminata dalla Corte che ribadisce lโ€™applicazione, al caso di specie, del terzo comma dellโ€™art. 1845 c.c. secondo cui โ€œse lโ€™apertura di credito รจ a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puรฒ recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorniโ€. Il dettato della norma non impedisce che il recesso โ€“ qualora assuma connotati del tutto arbitrati e imprevisti โ€“ sia giudicato contrario alla cd. buona fedeesecutiva ex art. 1375 e 1175 cod. civ., ma determina che cada in capo al debitore lโ€™onere della prova delle circostanze che renderebbero il recesso contrario a buona fede; lโ€™istituto bancario puรฒ legittimamente recedere, invece, limitandosi a richiamare il disposto dellโ€™art. 1845 co. 3, cit.

Il debitore che agisce per far dichiarare lโ€™arbitrarietร  del recesso ha, quindi, lโ€™onere di allegare lโ€™irragionevolezza delle giustificazioni date dalla banca, dimostrando, ad esempio, la sufficienza della propria garanzia patrimoniale

Nel caso di specie, la Corte conclude nel senso che sia legittimo lโ€™esercizio del diritto di recesso ad nutum dellโ€™istituto di credito purchรฉ anticipato dalla comunicazione al cliente di un congruo preavviso, in quanto: a) tale facoltร  รจ espressamente prevista dallโ€™art. 1845 c.c.;b) la condotta negoziale della banca non viola il principio generale di buona fede esecutiva di cui allโ€™art. 1375 cod. civ., in presenza di comportamenti inaffidabili del debitore che ripetutamente ed in modo ingiustificato superi il limite di affidamento concesso dalla banca.

Neppure la condotta omissiva della banca โ€“ che in diverse occasioni precedenti non abbia contestato lo sforamento โ€“ puรฒ essere intesa come autorizzazione ad un innalzamento del limite dellโ€™apertura di credito; un simile contegnova inteso quale mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dellโ€™obbligo di rientrare dallโ€™esposizione debitoria non autorizzata.