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Il risarcimento per il mancato recepimento della direttiva che impone lโobbligo di indennizzo statale nei confronti delle vittime di reati violenti
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Corte di Cassazione, sez. III civile, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020
Lโinadempimento dello Stato italiano
1 – Il caso di una cittadina italiana vittima di violenza sessuale a opera di due cittadini extracomunitari, dร luogo a questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione.
La prima questione riguarda la necessitร che lo Stato italiano si dotasse tempestivamente di un adeguato sistema di indennizzi alle vittime di reati violentiai sensi della Direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/80/CE.
La risposta fornita รจ affermativa. La Corte rammenta che la C.G.U.E. – con Sentenza del l ottobre 2016, “Commissione europea c. Repubblica italiana”, in C-601/14 -ha riconosciuto che la “Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire l’esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, รจ venuta meno all’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reatoโ.
Tale obbligo, in particolare, รจ stato ritenuto non adempiuto mediante lโintroduzione di un sistema indennitario per le vittime di taluni reati violenti (es. vittime del terrorismo), dovendo,invece, unโapplicazione generalizzata a tutti i reati di tal fatta.
In tal senso, lโart. 12, par. 2 della menzionata direttiva deve essere interpretato โnel senso che esso mira a garantire al cittadino dell’Unione il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato per le lesioni subite nel territorio di uno Stato membro nel quale si trova, nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto alla libera circolazione, imponendo a ciascuno Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorioโ.
Lโobbligo รจ applicabile anche alle fattispecie interne (non transfrontaliere)
2 – Inoltre, lโobbligo imposto dalla direttiva non richiede che la fattispecie abbia un carattere transfrontaliero.
In merito, la stessa Corte di Cassazione ha effettuato il rinvio pregiudiziale della questione alla C.G.U.E. che, con Sentenza del 16 luglio 2020 in C 129/2019, ha statuito che โ(i)lย ย ย diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che il regime della responsabilitร extracontrattuale di uno Stato membro per danno causato dalla violazione di tale diritto รจ applicabile nel caso in cui lo Stato membro non abbiaโtrasposto in tempo utile l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, nei confronti di vittime residenti in detto Stato membro, nel cui territorio il reato intenzionale violento รจ stato commessoโ.
A tal fine, la Corte di Giustizia ha evidenziato che, nei โconsiderandoโ della direttiva, si ponessero in risalto: a) le conclusioni del Consiglio europeo nella riunione di Tampere dell’ottobre 1999, sollecitanti “l’elaborazione di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalitร , in particolare sull’accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni“; b) la necessitร che lโindennizzo fosse riconosciuto “indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui il reato รจ stato commesso“; c) la necessaria estensione del meccanismo indennitario a tutti gli Stati membri; d) la volontร di porre rimedio alle “difficoltร spesso incontrate dalle vittime di reati intenzionali violenti per farsi risarcire dall’autore del reato, in quanto questipuรฒ non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni alla vittima, oppure puรฒ non essere individuato o perseguitoโ.
Conseguentemente si รจ affermato che “l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 impone a ogni Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo che ricomprenda tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nei loro territori e non soltanto le vittime che si trovano in una situazione transfrontaliera“; il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato va riconosciuto โnon solo alle vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio di uno Stato membro che si trovano in una situazione transfrontaliera, ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, ma anche alle vittime che risiedono abitualmente nel territorio di tale Stato membroโ.
I presupposti per la configurabilitร dellโobbligazione risarcitoria
3 โA questo punto, la Corte esamina i presupposti per la risarcibilitร dei danni derivanti dal mancato recepimento di una direttiva comunitaria.
La prima condizione รจ costituita dalla violazione dalla violazione di un obbligo derivante da una direttiva che sia sufficientemente chiara nel porre un obbligo di recepimento in capo allo Stato membro; quanto detto al paragrafo che precede dimostra, appunto, la sussistenza di tale condizione.
La seconda condizione รจ che la violazione sia sufficientemente qualificata ossia โmanifesta e graveโ, da parte di uno Stato membro o di un’istituzione comunitaria, dei limiti posti al loro potere discrezionale; nel caso di specie, si afferma che lโinterpretazione della direttiva fosse tanto piana da rendere lโerrore dello Stato italiano nel mancato recepimento sufficientemente โqualificatoโ.
La terza condizione, ossia lโesistenza del nesso di causalitร tra la violazione del diritto comunitario e il danno lamentato, รจ parimenti sussistente in quanto non occorre, ai sensi della direttiva, che il risarcimento da parte dei diretti responsabili sia obiettivamente impossibile, ma รจ sufficiente che siano riscontrate obiettive difficoltร nel conseguirlo, difficoltร ritenute sussistenti nel caso di specie (gli imputati si sono resi latitanti in sede penale vanificando, sul piano risarcitorio, la costituzione di parte civile della vittima).
Il rapporto tra lโobbligazione indennitaria e il risarcimento da mancato recepimento della direttiva
4 โ La Corte passa, quindi, a esaminare il rapporto tra lโobbligazione risarcitoria azionata (per inadempimento della direttiva) e quella indennitaria prevista dallo jussuperveniens (L. n. 122/2016).
Lโindennizzo ex L. 122/2016 รจ una prestazione stabilita dalla legge, come effetto dell’attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all’Unione europea; โdunque, una obbligazione ex lege, da assolversi nei confronti degli aventi diritto, individuati dalla stessa disciplina di fonte legale e che prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell’illecito il quale, nel sistema della responsabilitร civile, sia di fonte contrattuale, che aquiliana, si pone come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno, ossia delle conseguenze pregiudizievoli da esso scaturenti (cfr. anche Cass., 4 novembre 2020,n. 24474)โ.
Lโobbligazione risarcitoria per mancato recepimento di una direttiva, invece, intende ristorare i danni per omessa o tardiva trasposizione di direttiva non autoesecutiva da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalla direttiva stessa; tale obbligazione rientra nello schema della responsabilitร contrattuale per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato(questโultima di natura indennitaria, nel senso che la direttiva imponeva un obbligo di introdurre lโindennizzo). Si tratta, quindi, di unโobbligazione derivante da un illecito costituito dal comportamento omissivo dello Stato anche sul piano dell’ordinamento interno, che va inquadrata nella figura della responsabilitร “contrattuale”, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensรฌ da un illecito ex contractu e cioรจ dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente.
Lโindennizzo, poi, riconosciuto a opera della L. n. 122/2016, quindi, non si identifica nรฉ con il risarcimento, sebbene costituisca un importante parametro per la quantificazione del medesimo, nรฉ con il risarcimento spettante astrattamente alla vittima del reato da parte dei suoi esecutori.
La stessa Corte di Giustizia, infatti, ha riconosciuto che lโindennizzo possa essere minore del risarcimento, ma anche che, come stabilito dal sesto considerando della direttiva in esame, esso debba essere equo e adeguato alle lesioni subite.
Dunque, la discrezionalitร legislativa, pur significativa, deve comunque essere necessariamente orientata dai criteri di “equitร ” e “adeguatezza”. La Corte ha interpellato la C.G.U.E anche sullโadeguatezza dellโindennizzo forfettario stabilito dalla menzionata legge e la Corte, con la menzionata Sentenza del 16.7.2020, ha stabilito che l’indennizzo puรฒ ben essere calcolato forfettariamente ma anche che esso non puรฒ essereย ‘puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravitร delle conseguenze del reato” intenzionale violento, dovendo rappresentare un valido contributo al ristoro del danno materiale e morale subito dalle vittime. Lo Stato membro che opti per il regime forfettario di indennizzo, perciรฒ,โdeve provvedere affinchรฉ la misura degli indennizzi sia sufficientemente dettagliata, cosรฌ da evitare che l’indennizzo forfettario previsto per un determinato tipo di violenza possa rivelarsi, alla luce delle circostanze di un caso particolare, manifestamente insufficienteโ. La C.G.U.E. ha concluso che โfatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, un importo forfettario -determinato in un primo momento ineuro 4.800,00 -per l’indennizzo della vittima di violenza sessuale non sembra corrispondere, prima facie, a un โindennizzo equo e adeguatoโ come richiesto dalla direttiva.
La compensatio lucri cum danno tra indennizzo e risarcimento
5 – Dopo aver liquidato equitativamente il danno rapportandosi al doveroso (per lo Stato) indennizzo โequo e adeguatoโ, la Corte apre alla operativitร della โcompensatio lucri cum dannoโ in quanto lโindennizzo ottenuto dalla vittima del reato รจ stato, allโesito della riparametrazione operata con successivo D.M., erogato nella somma di 25.000,00 euro.
Dal risarcimento del danno (quantificato in 50.000,00 euro) viene, quindi, detratta la somma ricevuta a titolo di indennizzo e ciรฒ in quanto, da un lato, viene accertato il nesso causale tra fatto illecito e beneficio, e dallโaltro, si ritiene positivamente riscontrata la condizione per cui vi sarebbe coincidenza tra le ragioni giustificatrici dellโindennizzo e del risarcimento: i due rimedi concorrono a unโanaloga funzione ripristinatoria.
In particolare, la Corte richiama il proprio indirizzo per cui โnellโipotesi in cui, pur in presenza di titoli differenti (indennizzo e risarcimento), vi sia unicitร del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria (…) vale la regola del diffalco, dall’ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente una cospirante finalitร compensativaโ.