๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: AllโAdunanza plenaria la questione dei poteri della P.A. dopo la nomina del commissario ad acta
AllโAdunanza plenaria la questione dei poteri della P.A. dopo la nomina del commissario ad acta
#commissarioadacta #ottemperanza #silenzio
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza n. 6925 del 10.11.2020
1 – La quarta Sezione del Consiglio di Stato rimette allโAdunanza plenaria la questione di quali poteri conservi lโamministrazione dopo la nomina del commissario ad acta nellโambito di un giudizio introdotto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso lโinerzia della Pubblica Amministrazione.
2 โ La questione รจ ricondotta a tre orientamenti principali.
Per il primo, lโamministrazione perde il potere non appena il Giudice, con la Sentenza che definisce il giudizio, nomina il commissario ad acta; in altre parole, la mera nomina del commissario determina lโesaurimento del potere della P.A.
Per il secondo, la perdita del potere si verifica in un momento successivo a quello appena indicato ossia quando il commissario ad acta si โinsediaโ. Avviene, in particolare, che il commissario nominato in Sentenza non si immetta subito nel proprio ruolo perchรฉ la Sentenza che lo nomina, ad esempio, prevede un ulteriore termine dilatorio per provvedere in capo alla P.A. oppure rimetta lโeffettivo insediamento alla richiesta della parte interessata. Il potere della P.A., per questa tesi, si esaurisce nel momento in cui il commissario ad acta redige il verbale di immissione nelle funzioni commissariali.
Per il terzo orientamento, infine, lโamministrazione non perde il potere di provvedere nonostante che il commissario si sia insediato; il commissario avrร una competenza โconcorrenteโ rispetto a quella ordinaria dellโamministrazione che, infatti, non si estingue.
3 โ Lโordinanza di rimessione dร atto come lโart. 117 c.p.a. non contenga piรน una previsione analoga a quella prima contenuta nellโart. 21 bis, terzo comma, della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, secondo cui โall’atto dell’insediamento il commissario, preliminarmente all’emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell’insediamento medesimo l’amministrazione abbia provveduto, ancorchรฉ in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2โ; tale rimozione da parte del legislatore del codice rende โattuale e di preminente rilievoโ il quesito posto alla Plenaria.
4 โ La Sezione, va detto, sembra propendere per il terzo orientamento sulla base di alcune considerazioni.
Per un verso, si afferma che, in mancanza di una norma di legge che disponga in tal senso, non sarebbe derogato lโordinario regime di competenze della P.A., il quale affonda le proprie radici nel principio di legalitร e nella riserva di legge di cui allโart. 97 Cost.; lโAmministrazione, quindi, conserverebbe la propria competenza a provvedere che non รจ esplicitamente esclusa dalle norme di riferimento una volta nominato il commissario ad acta.
Per altro verso, si rileva come la perdita del potere della P.A., teorizzata dai primi due orientamenti, determinerebbe una vanificazione del principio della responsabilitร dei funzionari di cui allโart. 28 Cost.; lโintero plesso amministrativo sarebbe reso indenne dalla responsabilitร del provvedimento adottato dal commissario con conseguente โconvenienzaโ del, pur illegittimo, contegno inerte.
Sia consentito osservare che, in alcuni casi, le Amministrazioni effettivamente โutilizzanoโ il giudice amministrativoproprio per evitare lโadozione di provvedimenti impopolari a cui sarebbero tenute; questโultima osservazione della Sezione rimettente รจ, quindi, tuttโaltro che peregrina.
5 โ Unโulteriore questione riguarda il regime degli atti adottati dopo la nomina del commissario.
Nulla quaestio, ovviamente, qualora sia accolto il terzo orientamento.
Quanto ai primi due orientamenti, invece, la conseguenza della loro adozione รจ stata rinvenuta nella โnullitร โ dellโatto per difetto di attribuzione (ex art. 21 septies L. 241/1990). Tuttavia, si afferma, il potere รจ senzโaltro astrattamente sussistente e il mero decorso del termine per provvedere, anche in altri ambiti (es. espropriazioni), non comporta la perdita del potere, ma semmai lโinvaliditร dellโatto tardivo che va, quindi, impugnato ai sensi dellโart. 29 c.p.a.
Pure la nomina o lโinsediamento del commissario, se intesi quali termini ultimi e perentori per provvedere, quindi, potrebbero determinare non la nullitร dellโatto, ma solo la sua invaliditร .
6 โ Questi i quesiti:
a) se la nomina del commissarioย ad actaย (disposta ai sensi dellโart. 117, comma 3, del c.p.a.) oppure il suo insediamento comportino โ per lโamministrazione soccombente nel giudizio proposto avverso il suo silenzio โ la perdita del potere di provvedere sullโoriginaria istanza, e dunque se lโamministrazione possa provvedere โtardivamenteโ rispetto al termine fissato dal giudice amministrativo, fino a quando il commissarioย ad actaย eserciti il potere conferitogli (e, nellโipotesi affermativa, quale sia il regime giuridico dellโatto del commissarioย ad acta, che non abbia tenuto conto dellโatto โtardivoโ ed emani un atto con questo incoerente);
b) per il caso in cui si ritenga che sussista โ a partire da una certa data โ esclusivamente il potere del commissarioย ad acta, quale sia il regime giuridico dellโatto emanato โtardivamenteโ dallโamministrazione.
A noi, non resta che aspettare il responso.