๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: La registrazione non autorizzata della seduta del Consiglio comunale รจ suscettibile di integrare il reato di interruzione di pubblico servizio
La registrazione non autorizzata della seduta del Consiglio comunale รจ suscettibile di integrare il reato di interruzione di pubblico servizio
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Corte di Cassazione, sez. VI penale, Sent. n. 28950 del 20.10.2020
1 – Lโart. 340 c.p. sanziona โchiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione oย turba la regolaritร ย di unย ufficioย oย servizio pubblicoย o di unย servizio di pubblica necessitร , รจ punito con la reclusione fino a un annoโ (primo comma) e precisa che โquando laย condottaย di cui al primo comma รจ posta in essere nel corso di manifestazioni inย luogo pubblicoย o aperto al pubblico, si applica laย reclusioneย fino a due anniโ (secondo comma).
Nel caso di specie, sebbene il reato sia dichiarato estinto per prescrizione, la Corte affronta un caso peculiare.
Lโimputato, infatti, si รจ recato nellโaula dove si teneva il Consiglio comunale, ordinariamente aperta al pubblico, e ha iniziato a registrare la seduta onde โdocumentareโ presunte irregolaritร .
Poichรฉ lo Statuto comunale non consentiva alcuna registrazione se non previamente autorizzata, il Sindaco ha interrotto la seduta cosรฌ determinando la contestazione del reato ex art. 340 c.p. in capo al ricorrente.
Lโimputato sostiene la propria innocenza poichรฉ si sarebbe trattato di attivitร lecita- la registrazione, previa autorizzazione, era consentita dallo stesso regolamento comunale – e per mancanza di dolo in quanto lโintenzione era di effettuare una registrazione e non certo di interrompere i lavori del Consiglio.
La Corte respinge entrambe le argomentazioni.
2 – In merito, il Collegio rileva che la limitazione derivante dallo Statuto comunaleallโattivitร di registrazione si poneva โin sintonia con le direttive date dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 23 aprile 2003 in ordine alla registrazione delle sedute dei consigli comunali per finalitร non istituzionaliโ: se effettuata per fini esclusivamente personali, i dati non potevano essere destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione;se, invece, la registrazione era effettuata per scopi diversi, gli interessati dovevano essere posti in condizione di essere previamente informati.
Si precisa che la registrazione della seduta รจ qualificabile come “trattamento di dati personali” (art. 4, comma 1, lett. โaโ e โbโ d.lgs. 30 giugno 2006 n. 196)ossia quale “operazione … concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo” di ” informazioni relative a persone fisiche, persone giuridiche, enti od associazioni, identificati o identificabili“.
La previa autorizzazione del Consiglio per registrare, prevista dallo Statuto comunale nel testo allโepoca vigente, costituiva, quindi, un giusto presidio al fine di evitare la diffusione incontrollata di dati personali. Conseguentemente, lโattivitร di captazione non autorizzata รจ da ritenersi illecita mentre รจ conforme a legge lโinterruzione della seduta da parte del Sindaco una volta appurata lโindebita attivitร di captazione.
3 โTanto chiarito, la Corte affronta il tema dellโelemento psicologico del reato stabilendo che, per configurare il reato in questione, siasufficiente il dolo eventuale che si sostanzia nella consapevolezza โche il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischioโ.
Nel confermare le argomentazioni alla base della Sentenza di condanna, la Corte ha, peraltro, dichiarato estinto il reato per prescrizione.