๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Se il conduttore molesta il vicino di casa puรฒ essere risolto il contratto di locazione
Se il conduttore molesta il vicino di casa puรฒ essere risolto il contratto di locazione
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Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 22860 del 20.10.2020
Lโart. 1587 del Codice civile, nel definire le obbligazioni del conduttore, precisa che egli โdeve:1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto per l’uso che puรฒ altrimenti presumersi dalle circostanze (โฆ)โ.
Nellโambito delle locazioni, la giurisprudenza si occupa, di solito, dellโinadempimento del conduttore che non versa il canone e applica il principio, sancito dall’art.1455, secondo cui il contratto non puรฒ essere risolto se l’inadempimento ha scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte.
Tale principio, peraltro,viene adeguato anche a un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale: la gravitร dell’inadempimento di una delle parti contraenti โnon va commisurata all’entitร del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontร manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalitร del rapporto, nonchรฉ al concreto interesse dell’altra parte all’esatta e tempestiva prestazioneโ (Corte appello Venezia sez. IV, 10/04/2019, n.1312).
Per gli immobili urbani ad uso abitativo, poi, opera la valutazione ex lege della gravitร dellโinadempimento di cui allโart. 5 della L. 382/1978 (โโฆil mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilitร del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civileโ) la cui portata รจ, comunque, estesa alle locazioni di tipo diverso quale parametro di riferimento per lโinterprete (v. Cassazione civile sez. III, 26/11/2019, n.30730).
Nulla di tutto questo nel caso in esame: si discute, infatti, del diverso caso delle molestie arrecate dal conduttore a un vicino di casa; in particolare, il conduttore ha posto in essere, ai danni di un vicino di casa, comportamenti ingiuriosi verbali e scritti (mediante affissione di un cartello di improperi) oltre che di โimbrattamentoโ della porta (sic).
La parte ricorrente sostiene che la condotta non costituirebbe un inadempimento del contratto di locazione in quanto gli episodi di molestia nei confronti di un solo vicino non possono costituire un uso diverso del bene immobile o che pregiudica il valore locativo nรฉ, per altro verso, un inadempimento di importanza tale da determinare la risoluzione del contratto.
La Corte disattende con decisione le argomentazioni della parte: le molestie ai vicini costituiscono abuso di bene locato in violazione quindi dell’articolo 1587 c.c. e tanto vale a maggior ragione se il divieto di molestie รจ esplicitato nel contratto di locazione.Peraltro, la condotta inadempiente di gravitร tale da determinare la risoluzione puรฒ essere integrata anche da un solo episodio di molestia se particolarmente significativo.