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Quando รจ vessatoria la clausola che impone il pagamento della provvigione al mediatore in caso di recesso

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Corte di Cassazione, sez. II civile, Sentenza n. 19565 del 18.09.2020

1 – La Corte si occupa della clausola del contratto di mediazione che obbliga al pagamento della provvigione anche nel caso di recesso e senza tener conto dellโ€™effettiva attivitร  svolta dal mediatore.

Si rammenta che lโ€™articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (e lโ€™art. 33 co. 1 del codice del consumo) prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori se, malgrado la buona fede, determinano un significativo squilibrio in danno del consumatore. รˆ, questa, una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale, che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra esse.

La clausola dovrร  essere considerata abusiva qualora sussista uno squilibrio avente ad oggetto non giร  il mero valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensรฌ il complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto.

2 – La Sezione richiama il principio – stabilito da Cass, civ., sez. III, 03/11/2010, n. 22357 – secondo cui la clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche nel caso di mancata effettuazione dell’affare per fatto imputabile al venditore puรฒ presumersi vessatoria, e quindi inefficace, se le parti non abbiano espressamente pattuito un meccanismo di adeguamento di tale importo allโ€™attivitร  sino a quel momento concretamente espletata dal mediatore. Tale principio di graduale adeguamento garantisce, nellโ€™ambito della mediazione atipica, il rispetto del sinallagma contrattuale nel quale prestazione e controprestazione trovino reciprocamente il proprio fondamento lโ€™una nellโ€™altra. Nel caso in cui, la provvigione possa essere riconosciuta in ogni caso, persino in assenza di unโ€™apprezzabile attivitร  del mediatore, lo squilibrio รจ evidente per essere, appunto, la controprestazione del mediatore sostanzialmente inesistente.

Non si tratta, in questo caso, di un inammissibile sindacato sull’oggetto del contratto, vietato dall’art.34 coma 2 del Codice del Consumo poichรฉ non si discute della congruitร  del corrispettivo nell’ambito del regolamento dei rapporti contrattuali, ma del complessivo equilibrio tra prestazione e controprestazione.

3 – Il controllo giudiziale, peraltro, deve ritenersi imposto dai principi affermati a livello comunitario nel senso della sua officiositร , condizione di efficacia del controllo sullโ€™equilibrio contrattuale imposto dal diritto dellโ€™U.E.

Questo il principio di diritto, al fine, affermato:

โ€œLa clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di recesso da parte del venditore deve presumersi vessatoria quando il compenso non trova giustificazione nella prestazione svolta dal mediatore. รˆ compito del giudice di merito valutare se una clausola siffatta sia stata svolta dal mediatore attraverso le attivitร  propedeutiche e necessarie per la ricerca di soggetti interessati all’acquisto del bene.ย 

Si presume vessatoria la clausola che consente al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se รจ quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedereโ€.

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