Domanda del 28.10.2020
DOMANDA: ๐๐ง ๐ฆ๐๐ญ๐๐ซ๐ข๐ ๐๐ข ๐๐ฉ๐ฉ๐๐ฅ๐ญ๐ข ๐ฉ๐ฎ๐๐๐ฅ๐ข๐๐ข ๐๐ข ๐ฅ๐๐ฏ๐จ๐ซ๐ข ๐ฌ๐ฎ ๐๐๐ง๐ข ๐๐ข ๐ข๐ง๐ญ๐๐ซ๐๐ฌ๐ฌ๐ ๐๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐๐ฅ๐, ๐ฅโ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ซ๐๐ฌ๐ ๐๐จ๐ง๐ฌ๐จ๐ซ๐ณ๐ข๐๐ญ๐ ๐๐ก๐ ๐ข๐ง๐ญ๐๐ง๐๐ ๐ฉ๐๐ซ๐ญ๐๐๐ข๐ฉ๐๐ซ๐ ๐ ๐๐ก๐ ๐ง๐จ๐ง ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ฌ๐ข๐๐๐ ๐ข ๐ซ๐๐ช๐ฎ๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐ข ๐๐ข ๐ช๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐๐ข๐๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐ง๐๐๐๐ฌ๐ฌ๐๐ซ๐ข, ๐ฉ๐ฎ๐จฬ ๐ฌ๐ฉ๐๐ง๐๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ก๐ ๐ช๐ฎ๐๐ฅ๐ฅ๐ข ๐๐๐ฅ ๐๐จ๐ง๐ฌ๐จ๐ซ๐ณ๐ข๐จ ๐ฌ๐ญ๐๐๐ข๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ฎ๐ข ๐๐ ๐ฉ๐๐ซ๐ญ๐ ?
RISPOSTA:
Con sentenza n. 4417 del 12.10.2020 il T.A.R. Campania ha sostenuto che ilย cd. โcumulo alla rinfusaโ dei consorzi stabili, ossia la possibilitร di utilizzare, ai fini della qualificazione, tanto i requisiti di maturati in proprio, tanto quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione, sebbene ammesso in via generale nella legislazione in materia di contratti pubblici,ย non puรฒ tuttavia trovare applicazioneย per le qualificazioni nelle gare per lavori relativi ai beni culturali, per i quali vi รจ una disposizione derogatoria costituita dall’art. 146,ย comma 2,ย delย d.lgs.ย n. 50/2016, laddove dispone che gli interventi sui beni culturali โsono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall’operatore che li ha effettivamente eseguitiโ.
Tanto in conformitร allโorientamento dellโAnac(delibera 26 settembre 2019, n. 822) e del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2019, n. 403), secondo cui la diretta correlazione tra l’esecutore dei lavori e la titolaritร della qualificazione in termini di attestazione per i lavori eseguiti, trova il suo fondamento nella particolare delicatezza degli interventi sui beni culturali derivante dalla necessitร di tutela dei medesimi, in quanto beni testimonianza avente valore di civiltร , espressione di un interesse prioritario nella gerarchia dei valori in gioco (art. 9 Cost.).