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Reato di usura: stato di bisogno da โcrisi di liquiditร โ e metodo mafioso
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Corte di Cassazione, sez. II penale, Sentenza n. 27427 del 02.01.2020
1. Il reato di usura puรฒ essere aggravato dallo โstato di bisogno della vittimaโ (art. 644 co. 5 n. 3 c.p.). La Corte chiarisce che tale condizione non richiede uno stato di necessitร tale da annichilire la libertร di scelta della persona offesa. Rileva, invece, la circostanza che la vittima โnon sia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori prestiti di denaro e debba perciรฒ sottostare alle esose condizioni impostele, o quando il soggetto passivo si trovi in una situazione che elimini o, comunque, limiti la sua volontร inducendolo a contrattare in condizioni di inferioritร psichica tali da viziarne il consensoโ.
La sola esorbitante misura degli interessi puรฒ, invero, essere sufficiente a dimostrare lโaggravante in quanto solo un individuo in grave stato di bisogno potrebbe contrarre il mutuo โa condizioni tanto inique e oneroseโ. Lโimpossibilitร di accedere al credito bancario unitamente a un evidente bisogno di liquiditร , quindi, ben possono integrare uno stato di bisogno rilevante per la configurabilitร dellโaggravante.
2. In seconda battuta, la Corte si occupa dellโaggravante del โmetodo mafiosoโ e ricorda che l’art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (articolo abrogato dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. 10 marzo 2018, n. 21 ed ora sostituito dall’ art. 416-bis 1 cod. pen., “Circostanze aggravanti ed attenuanti per reati connessi ad attivitร mafiose“)configura due ipotesi di circostanze aggravanti.La prima ipotesi riguarda il reato commesso da colui che – appartenente o meno all’associazione di cui all’art. 416 bis c.p. – si avvale del c.d. “metodo mafioso”; in tal caso, per la sussistenza dellโaggravante non รจ necessaria la prova dell’esistenza dell’associazione criminosa inquanto รจ sufficiente l’aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l’agente appartenga a tale associazione; la seconda ipotesi, invece, โpostulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l’attivitร di un’associazione mafiosa, implica necessariamente l’esistenza reale – e non semplicemente supposta – di essa, richiedendo, pertanto, anche la prova della oggettiva finalizzazione dell’azione a favorire l’associazione medesimaโ.
In altre parole, ai fini della sussistenza dell’aggravante รจ sufficiente che l’associazione sia evocata dall’agente in modo da spingere la vittima a piegarsi per timore di ritorsioni o, comunque, di piรน gravi conseguenze. โDifatti, l’aver ingenerato nella persona offesa la consapevolezza che l’agente appartenga ad un’associazione mafiosa – sia questa esistente o meno (Sez. 2, n. 49090, cit.) – o che agisca su suo mandato (Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa) รจ alla base del peculiare stato di soggezione, omertร e vulnerabilitร , che facilitano l’esecuzione del reato, rendendone piรน difficoltosa la repressione, e che lasciano la vittima inerme di fronte alla forza prevaricatrice e sopraffattrice dell’associazione medesimaโ.
In merito, la Sezione precisa, altresรฌ, che lโaggravante รจ configurabile anche se il reo non riesca a coartare la volontร della vittima; la capacitร intimidatoria della condotta โevocativa del sodalizio criminosoโ, infatti, deve essere valutata ex ante nella sua astratta idoneitร โa incidere maggiormente sulla libertร di autodeterminazione della vittimaโ (nel caso di specie, lโaggravante รจ stata ritenuta sussistente per il linguaggio utilizzato: ricorrenti riferimenti alla โfamigliaโ, al bisogno economico di chi usciva dal carcere nonchรฉ alla necessitร di finanziare la โfamigliaโ per pagare gli avvocati).