La domanda del 21.10.2020
Domanda: ๐๐ง ๐ฉ๐ซ๐๐ฌ๐๐ง๐ณ๐ ๐๐ข ๐ฎ๐ง ๐๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐๐ญ๐ญ๐จ ๐ฌ๐๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ฅ๐จ๐๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐, ๐ช๐ฎ๐๐ฅ๐จ๐ซ๐ ๐ฌ๐ข ๐๐ฌ๐ฌ๐ฎ๐ฆ๐ ๐ฅ๐ ๐ฌ๐ข๐ฆ๐ฎ๐ฅ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐๐ฅ ๐๐๐ง๐จ๐ง๐, ๐ช๐ฎ๐๐ฅ๐ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ ๐๐จ๐ฏ๐ซ๐ฬ ๐๐จ๐ซ๐ง๐ข๐ซ๐ ๐ข๐ฅ ๐ฅ๐จ๐๐๐ญ๐จ๐ซ๐ ๐๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ ๐๐ข ๐ฉ๐๐ซ๐๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐๐ซ๐ ๐ฅโ๐๐ฏ๐๐ง๐ญ๐ฎ๐๐ฅ๐ ๐ฉ๐ซ๐๐ญ๐๐ฌ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐จ๐ง๐๐ฎ๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐ ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ญ๐ ๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ซ๐ข๐ฉ๐๐ญ๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐ข ๐ช๐ฎ๐๐ง๐ญ๐จ ๐ฏ๐๐ซ๐ฌ๐๐ญ๐จ ๐ข๐ง ๐๐๐๐๐ฌ๐ฌ๐จ ?
RISPOSTA:
Con sentenza n. 22126 del 13.10.2020 la Sez. III della Corte di Cassazione ha sostenuto che, in tema di prova della simulazione nei rapporti tra le parti, se il negozio รจ stato redatto per iscritto vale la regola generale della limitazione dell’ammissibilitร delle prove testimoniali (e dunque anche di quella per presunzioni, giusta il disposto dell’art. 2729 c.c., comma 2), onde, sia per la simulazione assoluta che per quella relativa, la prova puรฒ essere data โ ovesi assuma che si tratti di patto coevo al contratto di locazione -soltanto in base a controdichiarazioni scritte (art. 2722 c.c.). Di contro non puรฒ essere valorizzato il dato fattuale dellโeffettivo versamento da parte del conduttore, nel corso del rapporto, del preteso canone maggiore.