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di Arcangelo Monaciliuni

 

Nel corso di questโ€™anno mi sono occupato dei rapporti fra Stato e Regioni in piรน scritti.

In tutti, ad incipit, la constatazione che lโ€™evolversi del โ€œdiritto dellโ€™emergenzaโ€, quale posto e quale (spesso dis)applicato, appariva galoppare di gran passo verso un precipizio istituzionale senza precedenti, tale da riportare alla mia mente lโ€™immagine della parabola dei ciechi di Brueghel il Vecchio.

Sopravvenuta, purtroppo, la (preannunciata) seconda fase dellโ€™epidemia che ha sconvolto le nostre vite, devo amaramente constatare che in quel precipizio siam caduti.

Heri dicebo (in โ€œIl potere di ordinanza nellโ€™era Coronavirusโ€, in โ€œLo ius (mal) positum non ricompone le fratture fra Stato e Regioniโ€ ed in โ€œLa parabola dei ciechiโ€, rispettivamente in Calamusiuris del 24 marzo, del 2 aprile e del 14 aprile 2020) ed oggi ripeto, che purtroppo le Istituzioni locali, per contrastare (oggi la seconda fase del)lโ€™epidemia nei propri rispettivi territori non esitano a dettare norme non solo in ordine sparso, ma, per quel che piรน vale, in aperto e ostentato โ€œcontrastoโ€ con lo ius, quale positum dallo Stato nellโ€™esercizio di quel potere straordinario unitario che risiede solo in capo a questโ€™ultimo.

Che giร  de iure condito, a Costituzione invariata -ove si sia in presenza di una dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dellโ€™art. 7, comma 1, lettera c, e dellโ€™art. 24, comma 1, del d.l.vo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero di uno stato di emergenza di rilievo nazionale che non conosce confini, barriere interne, comunali o regionali, oltre a non conoscere nemmeno confini esterni- non sia dato dubitare della preminenza delle potestร  statali รจ assunto ormai suffragato dalle conclusioni della giurisprudenza amministrativa. Ed invero โ€œโ€ฆ in presenza di emergenze di carattere nazionale, pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dellโ€™emergenzaโ€ฆโ€. Cosi in seno a Cons. Stato, sezione prima, parere n. 735/2020 del 7 aprile 2020, recepito integralmente dal d.P.R. del 9 aprile 2020, in G.U. n. 96 del 10 aprile 2020, recante lโ€™annullamento straordinario dellโ€™ordinanza n. 105 del 5 aprile 2020 del sindaco del comune di Messina che โ€œchiudevaโ€ lo stretto di Messina. E cosรฌ, in tali sostanziali sensi, in sede giurisdizionale (cfr. Tar Calabria, Catanzaro, n. 841 del 9 maggio 2020 e Tar Sicilia, Palermo, n. 1952 del 29 settembre 2020).

A latere, la preminenza delle potestร  statali in era Covid รจ stata espressamente sancita -recte: definita in apposita cornice giuridica- dalla legge.

Ed infatti, (giร ) lโ€™art. 3 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, conv. in l. 22 maggio 2020, n. 35, nel dettare misure urgenti per fronteggiare lโ€™emergenza epidemiologica in atto, ebbe a confinare il potere delle Regioni in quello di introdurre misure solo โ€œrestrittiveโ€ e solo โ€œnelle moreย  dell’adozione deiย  decreti delย  Presidente del Consiglio deiย  ministri โ€ฆ inย  relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del ย rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte diย  esso e senza incisione delle attivita’ produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.โ€, espressamente poi, nello stesso articolo 3, precludendo ai Sindaci lโ€™esercizio di ogni potestร  in materia โ€œemergenzialeโ€.

Il legislatore dellโ€™emergenza รจ poi reintervenuto in eadem res e, dopo aver in un primo momento conferito alle Regioni, โ€œinformandone contestualmente il Ministro della Saluteโ€, il potere di introdurre misure derogatorie, (ora) siaโ€ ampliativeโ€ che โ€œrestrittiveโ€, rispetto a quelle disposte a livello centrale (art. 1, comma 16, del d.l. 33 del 2020,ย  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74), a mezzo dellโ€™art. 1 del successivo, ultimo, d. l. 7 ottobre 2020, n. 125 ha circoscritto il potere regionale alle sole โ€œmisure restrittiveโ€, nel mentre per quelle ampliative ha imposto la previa intesa con il Ministro della Salute.

Allo stato dellโ€™arte, le Regioni sono quindi autorizzate ad introdurre per i rispettivi territori -direttamente, immediatamente e senza i limiti previsti dal primigenio dettato di cui allโ€™art. 3 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, conv. in l. 22 maggio 2020, n. 35- misure (maggiormente) restrittive rispetto a quelle imposte in sede nazionale.

Se non che, come accaduto per il passato in riferimento alle diverse pregresse previsioni, anche questโ€™ultima ha dato luogo ad applicazioni pratiche che appaiono eccedere rispetto al corretto significato da attribuirsi alla locuzione โ€œmisure restrittiveโ€, e segnatamente allโ€™ambito della possibile esplicazione del potere di emanazione che difficilmente puรฒ essere inteso di ampiezza tale da ricomprendere misure in aperto contrasto con quelle poste a livello statale: ovvero, non finalizzate a โ€œstringere maglieโ€ giร  poste, ma ad introdurne di nuove, nel caso, come avvenuto nella recente vicenda della โ€œchiusura delle scuole in presenzaโ€ disposta dal Presidente della regione Campania, non solo non previste a livello nazionale, ma, apertamente e pubblicamente, ritenute dallo โ€œStatoโ€ non dovute, alla luce dei dati epidemiologici (ben noti anche quelli campani a livello centrale) e delle complessive โ€œpoliticheโ€ (scelte di fondo) demandate allo Stato.

E tanto, a sottacere che il diritto alla scuola (in presenza) costituisce diritto fondamentale, comprimibile con molta cautela solo a livello statale, ed a sottacere che il principio di leale collaborazione ha da valere per tutti.

E tanto ancora senza dimenticare lo sconcerto ed il disorientamento dellโ€™opinione pubblica.

A rendermelo visivo รจ stata la risposta datami stamattina dalla persona che il lunedรฌ viene a darci una mano in casa. Alla mia domanda su come avesse pensato di risolvere il problema dei figli (quattro di etร  molto diverse), mi ha guardato ed ha risposto: โ€œMa come, ho sentito Conte in TV; il problema รจ stato risolto; andranno tutti a scuolaโ€. Ecco, lei non si occupa di diritto, e quindi di riparto di competenze fra Stato e Regioni, di efficacia, inefficacia, nel caso sopravvenuta, degli atti amministrativi e cosรฌ di seguito, ma di certo รจ rimasta attonita nel sentirsi dire che non era esattamente cosรฌ.

Ma allora, raccogliendo le fila, mi chiedo se, in un processo di adattamento dello ius positum alle sopravvenienti esigenze di questa era emergenziale, non sia il caso di far luogo ad una ulteriore modifica dellโ€™ordito normativo, sostituendosi il vigente โ€œcontestualmenteโ€, di cui alla norma innanzi commentata, con un โ€œpreventivamenteโ€ ed imponendo tale obbligo (di previa informazione) in presenza di esercizio di potestร  regionali sia ampliative che restrittive. Modifica da accompagnarsi con una previsione che subordini lโ€™efficacia dei provvedimenti regionali al previo assenso dello Stato, nel caso per silentium da formarsi entro un termine ristrettissimo. In alternativa, sempre e solo in materie giร  oggetto di misure antiepidemia emanate in sede nazionale, le competenze delle regioni, dei sindaci, delle ย aa.ss.ll., e ancora scendendo per li rami, potrebbero essere ricondotte in un alveo di discrezionalitร  solo tecnica, esclusa quella amministrativa, declinando in tali modi i principi di sussidiarietร  in era Covid.

Non mi sfugge che le proposte cui ho fatto fin qui cenno potrebbero offrire il fianco a qualche obiezione/perplessitร . Non mi sfugge, ma io ritengo possan superare il vaglio critico e, soprattutto, non mi sfugge che se non si pone termine alla babele delle lingue, degli interventi normativi, alla loro sovrapposizioni, se ciascuno non si assumerร  le proprie responsabilitร , non scaricandole sui livelli, superiori o inferiori che siano (son di stamattina le contestazioni dei sindaci allโ€™ultimo d.PCM nella parte in cui affida loro la potestร  di imporre โ€œcoprifuochi parzialiโ€ di vie e piazze dalle 21) dal precipizio in cui siamo affondati non ci rialzeremo.

Prima di chiudere, mi vien fatto di allargare un poโ€™ il discorso, pur sempre restando in tema.

In questi giorni tormentati, mi sto interrogando sempre piรน di frequente, in concomitanza con le evenienze che mi inducono a ripensarvi, se sia percorribile -sempre per i provvedimenti aventi ad oggetto misure di contrasto dellโ€™epidemia e finchรจ perdurerร  lo stato di emergenza- la via di una sospensione della tutela cautelare monocratica, affidata, ex art. 56 c.p.a., ai Presidenti dei TT.AA.RR., per far luogo direttamente, da remoto, a quella collegiale ex art. 55.

La tutela cautelare monocratica giร  oggi si dispiega per gran parte da remoto, nel senso che redazione, emanazione e pubblicazione dei decreti presidenziali non impongono la presenza in sede, che certo puรฒ esservi, ma -in diritto- puรฒ mancare ed -in fatto- non di rado manca.

Ma se cosรฌ รจ, e se รจ vero come รจ vero che la giustizia amministrativa ha mostrato in questi mesi di poter funzionare efficacemente da remoto, assicurando anche il corretto svolgimento delle udienze pubbliche in tale modalitร , non si rinvengono ragioni che si frappongano al percorso qui delineato.

Eโ€™ ben noto che i provvedimenti in era coronavirus hanno efficacia del tutto limitata nel tempo, di tal che quasi sempre la stessa (efficacia) viene a cessare in tempi antecedenti alle udienze camerali, fissate a cadenza quindicinale. Corollario a questo dato di fatto รจ che โ€œ …ย  il controllo giurisdizionale appare destinato ad esaurirsi con la tutela cautelare provvisoria assicurata da decreti presidenziali monocratici dei Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali, nel mentre la fase del merito, se non anche quella della tutela cautelare collegiale, sarร  โ€“naturaliter, stante lo spirare degli effetti delle misure- destinata ad esser definita con pronunce in rito di improcedibilitร  per sopravvenuta carenza di interesse, fatti salvi, ex art. 34, comma 3, c.p.a., improbabili casi in cui avesse a potersi ravvisare il perdurare dellโ€™interesse ai fini risarcitoriโ€ (cosรฌ giร  nel sopra cit. โ€œlo ius (mal) positum non ricompone le fratture fra Stato e Regioniโ€).

Ed allora, perchรฉ non porre rimedio? Una volta che oggi lo strumentario tecnico รจ stato rodato ed ha funzionato perchรฉ non utilizzarlo? Questo mio contributo non sottende assolutamente una sorta di mancanza di fiducia per il monocratico (ben lungi il pensiero da me), ma di certo coglie i lati positivi del potersi far luogo ad un vaglio collegiale con possibilitร  di emanazione di una โ€œsentenza breveโ€: a vista. Il che non รจ cosa da poco conto. Va da sรฉ che la temporanea sospensione della tutela monocratica richiesta in relazione ai provvedimenti di cui qui stiam trattando avrebbe ad esser prevista, ed a maggior ragione, ove lโ€™acuirsi dellโ€™epidemia imponesse il ritorno generale alle udienze da remoto.

Certo, non ignoro i profili procedurali e pratici da superare, pur in presenza della tecnologia.

Ma son certo, senza qui appesantire oltre il discorso, che possono essere superati e consentire al giudice amministrativo di dare ancora una volta prova della sua efficienza e della sua capacitร  di rendere giustizia piena in tempi reali.