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La chiusura degli hotspot non compete al Presidente della Regione
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T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, Sentenza n. 1952 del 25.09.2020
La pronuncia รจ stata emessa a valle di un decreto presidenziale che aveva giร sospeso il provvedimento regionale, generando una scomposta e, more solito, disinformata polemica.
Il provvedimento impugnato, in particolare: a) aveva ordinato lโimmediato sgombero โ entro le ore 24 del 24 agosto 2020 โ degli hotspot e dei Centri di accoglienza dei migranti e il trasferimento dei predetti in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana (art. 1); b) aveva disposto il divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della Regione Siciliana di ogni migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle O.N.G. (art. 2).
La Sentenza presenta diversi interessanti spunti giuridici.
La legittimazione degli enti esponenziali
La legittimazione di una nota associazione di consumatori รจ negata nonostante che essa, tra i fini statutari, riporti quello di tutelare la salute di cittadini e degli utenti dei servizi sanitari.
Il T.A.R., infatti, non ritiene dimostrata lโesistenza di un interesse โomogeneoโ in capo agli associati. Il diritto alla salute degli associati non siciliani, infatti, si presenta contrapposto a quello dei cittadini siciliani che, dichiaratamente, il provvedimento mirava a tutelare. Non puรฒ essere escluso, quindi, un contrasto โinternoโ tra i potenziali interessati con conseguente inammissibilitร dellโintervento dellโassociazione in questione.
Sullโinteresse a ricorrere
Le parti hanno insistito per la decisione al fine di chiarire il principio di diritto applicabile alla fattispecie (e allegando generiche pretese risarcitorie). Il T.A.R. ribadisce la natura di processo di diritto soggettivo (e non oggettivo) del processo amministrativo e, conseguentemente, dichiara lโimprocedibilitร del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in quanto il provvedimento ha cessato di avere efficacia (esso, infatti, prevedeva un termine finale di efficacia, ormai scaduto).In particolare, รจ affermata la โnatura soggettivaโ del giudizio amministrativo โla quale trova un temperamento nello specifico caso di deferimento allโAdunanza Plenaria, in considerazione della funzione nomofilattica esercitata dal massimo organo della giurisdizione amministrativa (v. art. 99, co. 5, cod. proc. amm., secondo cui: Se ritiene che la questione รจ di particolare importanza, l’adunanza plenaria puรฒ comunque enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l’estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell’adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato.)โ.
Il T.A.R. richiama, poi, la disposizione dellโart. 34, co. 2, cod. proc. amm. cheโnon consente di adottare una pronuncia di merito i cui contenuti siano destinati a riverberarsi su unโattivitร amministrativa futuraโ.
In conclusione sul punto, si richiama la giurisprudenza secondo cui รจ inammissibile ogni motivo di ricorso โche tende ad ottenere una pronuncia di principio, che possa essere fatta valere in un futuro giudizio con riferimento a successivi comportamenti dell’amministrazione, atteso che la tutela di un interesse strumentale deve aderire in modo rigoroso all’oggetto del giudizio, con carattere diretto ed attualeโ (cfr., Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3365; idem, 22 novembre 2011, n. 6151; vedasi anche Consiglio di Stato, Sez. I, Adunanza di Sezione del 10 dicembre 2014, parere n. 196 del 26 gennaio 2015).
La competenza statale in materia di hotspot
Pur se il ricorso รจ improcedibile, ai fini del regolamento delle spese, il T.A.R. prende decisamente posizione sul provvedimento regionale cosรฌ confermando il precedente decreto monocratico.
In particolare, si rileva come la normativa emergenziale conferisca alle Regioni solo un limitato potere interinale nellโadozione delle misure di contenimento del contagio (art. 2 co. 2 e 3 co. 1 del D.L. 19/2020conv. con L. 35/2020).
Una simile distribuzione dei poteri trova conforto:a) nellโart. 117, co. 2, lettera q), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di โprofilassi internazionaleโ; b) nel terzo comma dello stesso art. 117, che attribuisce allo Stato la competenza concorrente in materia di โtutela della saluteโ e โprotezione civile; c) nellโart. 118, comma 1 Cost. in quantoโil principio di sussidiarietร impone che, trattandosi di emergenza a carattere internazionale, lโindividuazione delle misure precauzionali sia operata al livello amministrativo unitarioโ, con conseguente โattrazione in capo allo Stato della competenza legislativa, pur in materie concorrenti quali la ยซtutela della saluteยป e la ยซprotezione civileยปโฆโ (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 9 maggio 2020, n. 841).
La descritta limitazione dei poteri regionali, peraltro, si applica anche ai poteri di ordinanza in materia sanitaria โnormalmenteโ spettanti alle regioni (ai sensi dellโart. 32 L. 833/1978) per espressa scelta legislativa (art. 3 co. 3 del citato D.L. 19/2020).
Alle considerazioni generali sul riparto di poteri nella gestione dellโemergenza, il T.A.R. aggiunge alcune interessanti considerazioni relative alla gestione dei migranti.
La Costituzione, infatti, attribuisce alla competenza legislativa statale: lโโimmigrazioneโ (art. 117, co. 2, lett. b), Cost.), il โdiritto di asiloโ e la โcondizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti allโUnione europeaโ (art. 117, secondo comma, lett. a), Cost.).
Inoltre, tanto gliย hotspotย (v. art. 10 ter del d. lgs. n. 286/1998, introdotto dal d.l. n. 13/2017 conv. dalla l. n. 46/2017) quanto i centri di prima accoglienza โrientrano nella competenza del Ministro dellโInterno, rispettivamente in base allโart. 2 del d.l. n. 451/1995 (conv. dalla l. n. 563/1995) e allโart. 9 del d. lgs. 142/2015โ si tratta, infatti, di strutture che mirano a evitare la dispersione sul territorio deiย migrantiย e a consentire lโesecuzione di eventuali provvedimenti di espulsione.
Lโintervento regionale in tema di immigrazione, pur previsto dalla normativa di settore, non puรฒ, infatti, riguardare โaspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale (v. Corte Costituzionale, 15 aprile 2010, n. 134, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittima una norma regionale che aveva affermato la indisponibilitร della Regione ad avere sul territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati)โ; ciรฒ in quanto il potere di disciplinare lโimmigrazione rappresenta un profilo essenziale della sovranitร dello Stato, primaria espressione del controllo del territorio (v. Corte Costituzione, 8 luglio 2010, n. 250).
Il T.A.R. nel dichiarare lโillegittimitร del provvedimento rileva, quindi, che:
โ- ha inciso direttamente sulla gestione dei flussi migratori, finendo sostanzialmente per disciplinare gliย hotspotย e i centri di accoglienza in sovrapposizione alla competenza statale, di natura esclusiva nel campo del controllo dellโingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale (v. anche art. 14 del d. lgs. n. 286/1998);
– ha esorbitato dai limiti correlati alla natura di ente territoriale esponenziale degli interessi della sottostante collettivitร (quali desumibili, altresรฌ, dal richiamato art. 32 della l. n. 833/1978, che al comma 3 dispone che โNelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale โฆ ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regioneย โฆ.โ), in quanto il provvedimento era destinato a produrre effetti sul territorio di altre regioni, verso le quali il flusso migratorio avrebbe dovuto essere spostato una volta attuati i trasferimenti; incidendo, in ultima analisi, oltre che sullโintero territorio nazionale, anche sulla libertร di circolazione fra le Regioni, materia sottratta alla competenza della singola Regione, la quale puรฒ esercitare il potere solo nel proprio territorio in quanto elemento costitutivoโ.
– ha incisoโsulla libertร di circolazione delle persone, nonostante nella stessa ordinanza sia stato esplicitamente richiamato lโart. 1, co. 4, del d.l. n. 33/2020 (conv. dalla l. n. 74/2020), il quale ha riservato allo strumento del D.P.C.M. qualsiasi intervento limitativo della circolazione delle persone da e verso lโestero, attraverso il rinvio allโart. 2 del d.l. n. 19/2020 e il significativo richiamo (oltre che ai principi di adeguatezza e proporzionalitร al rischio epidemiologico) al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionaliโ.
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