Domanda del 7.10.2020
Domanda: ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐ฉ๐ซ๐๐ฏ๐๐ฅ๐, ๐ญ๐ซ๐ ๐ช๐ฎ๐๐ฅ๐ฅ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐๐ฅ ๐ซ๐ข๐๐จ๐ง๐จ๐ฌ๐๐ข๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐จ ๐ฌ๐ญ๐๐ญ๐ฎ๐ฌ ๐๐ข ๐๐ข๐ฅ๐ข๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐ ๐ช๐ฎ๐๐ฅ๐ฅ๐จ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ฆ๐๐๐ซ๐ ๐ ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐๐ง๐๐ซ๐ ๐ฅโ๐๐ง๐จ๐ง๐ข๐ฆ๐๐ญ๐จ ๐๐ฅ ๐ฆ๐จ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐ฉ๐๐ซ๐ญ๐จ?
RISPOSTA:
Con sentenza n. 19824 del 22 settembre 2020 la Corte di Cassazione ha rammentato che il diritto allโanonimato della madre trova il proprio riconoscimento in diverse disposizioni (D.P.R. 3 novembre 2000, art. 30, comma 1; D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93,ย comma 1; L. n. 184/1983, art. 28,ย comma 7).
Sotto distinto profilo, “il diritto del figlio ad uno “status” filiale corrispondente alla veritร biologica costituisce una delle componenti piรน rilevanti del diritto all’identitร personale che accompagna senza soluzione di continuitร la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore etร , ma in tutto il suo svolgersi.
Nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all’interprete, al cospetto del diritto al riconoscimento dello status di filiazione, quello della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto si collocain posizione preminente.
Quest’ultimo diritto, infatti, รจ finalizzato a tutelare i beni supremi della salute e della vita, oltre che del nascituro, della madre, la quale potrebbe essere indotta a scelte di natura diversa, fonte di possibile forte rischio per entrambi, ove, nel momento di estrema fragilitร che caratterizza il parto, la donna che opta per l’anonimato avesse solo il dubbio di poter essere esposta, in seguito, ad un’azione di accertamento giudiziale della maternitร .
Dunque, in tale prospettiva e per garantire ampia tutela alla donna che compie tale difficile scelta, il diritto all’anonimato non puรฒ essere in alcun modo sacrificato o compresso per tutta la durata della vita della madre.
Tale regola puรฒ essere, al limite, derogata (consentendo quindi l’esercizio dell’accertamento giudiziale della maternitร ):
– qualora proprio la madre, con la propria inequivocabile condotta, abbia manifestato la volontร di revocare nei fatti la scelta, a suo tempo presa, di rinuncia alla genitorialitร giuridica, ad esempio accogliendo nella propria casa il bambino come un figlio;
– nel periodo successivo alla morte della madre, in relazione al quale il diritto all’anonimato in oggetto รจ suscettibile di essere compresso, o indebolito, in considerazione della necessitร di fornire piena tutela – a questo punto – al diritto all’accertamento dello status di filiazione.