๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: ๐๐ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐๐ง๐ง๐จ ๐ง๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐จ๐๐๐ฅ๐ข๐ ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐ข ๐๐ข๐ฅ๐ข๐ ๐๐ง๐ณ๐ ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐๐ฅ๐
La prova del danno nelle obbligazioni di diligenza professionale
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Corte di Cassazione, sez. III civile, ord. n. 13867 del 6.7.2020
Colui che si assuma danneggiato da un errato intervento chirurgico deve fornire unโadeguata dimostrazione del nesso di causalitร tra la condotta negligente del sanitario e lโevento lesivo.
La Sezione respinge la tesi del ricorrente secondo cui non spetterebbe all’attore dimostrare la colpa del sanitario, ma soltanto l’esistenza del contratto, l’aggravamento della patologia e, quindi, il danno, ricadendo sul medico la prova dell’inesistenza dell’inadempimento ovvero che lo stesso non sia eziologicamente rilevante.
Si richiama la Sentenza n. 28991/2019 che ha precisato come la โcausalitร materialeโattenga anche all’ambito contrattuale (1227 comma 1 c.c.) e vada distinta dal giudizio di imputazione della responsabilitร , che attiene al profilo soggettivo (e, quindi, riguarda la verifica del disvalore della condotta sul piano dell’elemento del dolo e della colpa). Lโevento lesivo, in particolare, puรฒ essere senzโaltro ascritto allโinadempimento solo nei casi in cui esso sia definito dal โrisultatoโ programmato contrattualmente e alla cui realizzazione รจ finalizzata l’obbligazione avente ad oggetto l’esecuzione della prestazione strumentale al raggiungimento di detto risultato.Se il risultato รจโcompiutamente identificabile ex ante (ciรฒ si verifica nel risultato di “dare” o di “facere” correlato ad una attivitร materiale), l’evento lesivo (correttamente inteso quale lesione dell’interesse del creditore e cioรจ, mancata realizzazione del risultato) si determina automaticamente, in conseguenza dell’inadempimentoโ.
Tale principio non รจ, tuttavia, applicabile a quei rapporti in cui il “risultato” non รจ senzโaltro assicurato dalla mera esecuzione della prestazione oggetto della obbligazione cosรฌ come avviene nei rapporti cd. professionali, allorchรจ la prestazione, anche se in sรฉ esente da errori o inesattezze, non puรฒ garantire il risultato cui tende il creditore.
Nelle โobbligazioni professionali di diligenzaโ la prova dellโinadempimento, ossia della negligenza alla base della prestazione professionale fornita, non comporta senzโaltro che sia acclarato, neppure in via presuntiva, il nesso di causalitร materiale tra tale inadempimento e lโeventusdamni.
In altri termini, lโinsoddisfazione dellโinteresse strumentale alla corretta esecuzione della prestazione tecnica, non comporta la dimostrazione del nesso tra la scorretta esecuzione e la lesione dellโinteresse primario (ripristino, miglioramento o non peggioramento delle condizioni di salute). La prestazione professionale, infatti, non garantisce senzโaltro tale interesse come avviene nelle obbligazioni in cui il risultato รจ predeterminato contrattualmente.
In tali ipotesi, grava sul danneggiato la prova (eventualmente presuntiva) del nesso di causalitร materiale tra la condotta (che vรฌola l’interesse strumentale) e l’evento lesivo della salute, che costituisce l’oggetto dell’interesse primario. Solo una volta fornita tale prova, โsarร onere del professionista fornire la prova della causa esterna alternativa, imprevedibile ed inevitabile ex art. 1176 secondo comma c.c., ovvero che l’inadempimento (inteso quale divergenza della prestazione rispetto alle legesartis) รจ avvenuto per una causa sopravvenuta di impossibilitร della prestazione ex art. 1218 c.c.โ.