La domanda del 16.09.2020
Domanda: ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ญ๐ญ๐ ๐ข๐ฅ ๐ซ๐๐๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ข๐ฅ๐ฅ๐๐๐ข๐ญ๐ ๐๐จ๐ง๐๐จ๐ซ๐ซ๐๐ง๐ณ๐ ๐๐จ๐ง ๐ฆ๐ข๐ง๐๐๐๐ข๐ ๐จ ๐ฏ๐ข๐จ๐ฅ๐๐ง๐ณ๐ (๐๐ซ๐ญ. ๐๐๐-๐๐ข๐ฌ ๐.๐ฉ.) ๐ฅโ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ซ๐๐ง๐๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ ๐๐ก๐, ๐ฉ๐๐ซ ๐๐ฏ๐๐ซ๐ ๐ข๐ฅ ๐ฆ๐จ๐ง๐จ๐ฉ๐จ๐ฅ๐ข๐จ ๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐จ ๐ฌ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ ๐ข๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ฎ๐ง๐ ๐๐๐ซ๐ญ๐ ๐๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ญ๐ฬ ๐ง๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐ซ๐ข๐ ๐ณ๐จ๐ง๐ ๐๐ข ๐ซ๐๐ฌ๐ข๐๐๐ง๐ณ๐, ๐ข๐ง๐ญ๐ข๐ฆ๐ข ๐ ๐ฎ๐ง ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐จ ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ซ๐๐ง๐๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ ๐๐ก๐ ๐ก๐ ๐ฏ๐ข๐ง๐ญ๐จ ๐ฎ๐ง ๐๐ฉ๐ฉ๐๐ฅ๐ญ๐จ ๐ฉ๐๐ซ ๐ช๐ฎ๐๐ฌ๐ญ๐ ๐ฌ๐ญ๐๐ฌ๐ฌ๐ ๐๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ญ๐ฬ ๐ง๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ณ๐จ๐ง๐ ๐๐ฉ๐ฉ๐๐ง๐ ๐ข๐ง๐๐ข๐๐๐ญ๐ ๐๐ข ๐๐ง๐๐๐ซ๐ฌ๐๐ง๐ ๐ฌ๐ ๐ง๐จ๐ง ๐ฏ๐ฎ๐จ๐ฅ๐ ๐๐๐ซ๐ฌ๐ข ๐ฆ๐๐ฅ๐ ๐, ๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ฌ๐ฎ๐ ๐ซ๐ข๐ฆ๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐๐ง๐ณ๐, ๐ฅ๐จ ๐๐จ๐ฅ๐ฉ๐ข๐ฌ๐๐ ๐๐จ๐ง ๐๐๐ฅ๐๐ข ๐ ๐ฉ๐ฎ๐ ๐ง๐ข?
RISPOSTA: Sul punto si erano formati nella giurisprudenza di legittimitร tre diversi orientamenti:
- A) secondo un primo orientamento, il dato testuale della fattispecie prevista dall’art. 513-bis c.p. ricomprende solo i comportamenti competitivi tipici che si prestino ad essere realizzati con mezzi vessatori, ossia con violenza o minaccia nei confronti di altri soggetti economici tendenzialmente operanti nello stesso settore. La norma incriminatrice viene ritenuta inapplicabile agli atti di violenza o minaccia non sostanziatisi in condotte illecite tipicamente concorrenziali, quandโanche la finalitร perseguita dallโagente si identifichi con la limitazione della libertร di concorrenza. Vi rientrano, pertanto, solo comportamenti quali, ad es., il boicottaggio, lo storno di dipendenti ed il rifiuto di contrattare.
- B) un secondo indirizzo interpreta la norma descritta nell’art. 513-bis cit. in senso ampio, come se la condotta sโincentrasse sulla violenza o minaccia posta in essere con il dolo specifico di inibire la concorrenza.
- c) per un terzo orientamento, la condotta materiale del delitto previsto dall’art. 513-bis c.p. puรฒ essere integrata da tutti gli atti di concorrenza sleale previsti dall’art. 2598 cod. civ., fra i quali rientrano quelli diretti non solo a distruggere lโattivitร del concorrente, ma anche ad impedire che possa essere esercitato un atto di libera concorrenza, come quello della ricerca di acquisizione di nuove fette di mercato.Assumono in tal modo rilievo sia quei comportamenti che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, risultano โidonei a falsare il mercatoโ e a consentire lโacquisizione, in danno dell’imprenditore minacciato, di illegittime posizioni di vantaggio senza alcun merito derivante dalla propria capacitร operativa (come nel caso tipico dell’intimidazione esercitata da parte di un imprenditore nei confronti di un altro, rispetto a lavori appaltati ma rivendicati come propri), sia le condotte contrarie ai principi della correttezza professionale, intese come โqualunque comportamento violento o minatorioโ posto in essere nell’esercizio dell’attivitร imprenditoriale al fine di acquisire una posizione dominante sul mercato non correlata alla capacitร operativa dellโimpresa.
Alla luce di questo terzo indirizzo, che opera una mediazione tra i primi due (giacchรฉ non si accontenta del fine di alterare la concorrenza, ma esige il compimento di atti di concorrenza, peraltro intendendoli in maniera piรน ampia rispetto al primo) ed รจ stato accolto nella recente sentenza S.U. 13178/2020, il comportamento indicato nel quesito risulta chiaramente tipico ai sensi dellโart. 513-bis c.p.