La domanda 26.08.2020
Qual è l’autorità giudiziaria competente a pronunciarsi sull’eventuale provvedimento di revisione della patente di guida, con cui venga ordinato al titolare di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica a seguito di azzeramento dei punti ai sensi dell’art. 126 bis del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)?
RISPOSTA:
Con sentenza n. 4775 del 27 luglio 2020 il Consiglio di Stato ha ribadito – confermando il contenuto di precedenti decisioni proprie (Consiglio di Stato, n. 1342/2019) e della Corte di Cassazione (Sez. Unite, n. 15573/2015) – che il provvedimento con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento dei punti partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale; sanzione in relazione alla quale non è dubitabile la giurisdizione del giudice ordinario, essendo avverso la stessa proponibile opposizione davanti al medesimo giudice di pace competente per l’opposizione ai verbali di contestazione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 150/2011, art. 7, comma 4.