La domanda del 05.08.2020
Domanda: ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ญ๐ญ๐ ๐ซ๐๐๐ญ๐จ ๐๐ก๐ข ๐๐จ๐ฅ๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐ฌ๐ฎ ๐ฎ๐ง ๐ญ๐๐ซ๐ซ๐๐ง๐จ ๐๐ข ๐๐ฆ๐ฉ๐ข๐ ๐๐ข๐ฆ๐๐ง๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐ฎ๐ง ๐ฆ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐๐ข๐จ ๐๐ข ๐ฉ๐ข๐๐ง๐ญ๐ ๐๐ข ๐ฆ๐๐ซ๐ข๐ฃ๐ฎ๐๐ง๐ ๐๐จ๐ญ๐๐ญ๐ ๐๐ข ๐ซ๐๐ฆ๐ข๐๐ข๐๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐ฆ๐ ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฏ๐ ๐๐ฅ ๐ฆ๐จ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ข๐ง๐๐ข๐จ๐ซ๐๐ฌ๐๐๐ง๐ณ๐?
Risposta: si, commette il reato di coltivazioni di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti ex art. 73 T.U. Stup. Sul punto sono intervenute di recente le Sezioni Unite (con Sentenza n. 12348/2020) affermando il principio di diritto secondo cui “ Il reato di coltivazine di stupefacenti รจ configurabile indipendentemente dalla quantitร di principio attivo ricavabile nll’immediatezza, essendo sufficienti la conformitร della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalitร di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono perรฒ ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attivitร di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore.”