๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: I due โcicli causaliโ nella responsabilitร contrattuale
I due โcicli causaliโ nella responsabilitร contrattuale
#prova #adempimento #impossibilitร #eccezione
Corte di Cassazione, sez. VI civ., ord. n. 12980 del 30.06.2020
La Corte chiarisce ulteriormente quale sia il riparto dellโonere probatorio nellโaccertamento della responsabilitร contrattuale.Nel caso di specie, alla pretesa dellโattore, infatti, i convenuti hanno opposto lโimpossibilitร sopravvenuta della prestazione.
In simili casi, si ricorda che, ove sia dedotta una responsabilitร contrattuale per l’inesatto adempimento della prestazione oggetto dell’obbligo assunto, il danneggiato deve fornire la prova del contratto, del sorgere o dell’aggravamento del danno e del relativo nesso di causalitร con l’azione o l’omissione della controparte contrattuale; questโultima, invece, รจ chiamata a provare che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Nellโambito della responsabilitร contrattuale, occorre, quindi, distinguere due ยซcicli causaliยป: โda un lato, la causalitร che lega il fatto/inadempimento all’evento (causalitร materiale) e quella che lega l’evento lesivo al consequenziale danno (causalitร giuridica); dall’altro, quella concernente la possibilitร (rectius: impossibilitร ) della prestazioneโ.
Lโesistenza di questo secondo ciclo causale, relativo alla possibilitร di adempiere, รจ una caratteristica della responsabilitร contrattuale che la distingue da quella extracontrattuale.
La Sezione precisa che รจ senzโaltro interesse e onere della controparte contrattuale provare che il proprio inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall’attore, รจ stato determinato da causa non imputabile: il convenuto dovrร quindi allegare e provare la causa che, inserendosi nel secondo ยซciclo causaleยป menzionato, escluda la sua responsabilitร , alla stregua per l’appunto di un fatto impeditivo.
Non รจ quindi lโattore che assuma l’inadempimento contrattuale altrui e deduca di averne ricevuto un danno, a dover impegnarsi nella dimostrazione della inesistenza di una causa non imputabile dell’inadempimento. Una simile prova, di un fatto negativo,integrerebbe, infatti, โun onere probatorio diabolicoโ.
Da ultimo, la Corte chiarisce che la difesa relativa allโimpossibilitร dellโadempimento รจ materia di unโeccezione in senso lato che, come tale, non richiede una espressa manifestazione di volontร da porre in essere nei tempi previsti dal processo a pena di decadenza; tale tipologia di eccezioni integra โuna particolare difesa consistente nella contrapposizione di fatti ai quali la legge attribuisce immediatamente e direttamente una autonoma idoneitร modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale si fonda la domandaโ.
Difatti, la causa non imputabile dellโinadempimento รจ una circostanza di per sรฉ idonea a impedire il sorgere del diritto fondato sull’inadempimento, escludendone l’imputabilitร , โindipendentemente da un apposito atto di manifestazione di volontร in tal senso; come tale, la causa di non imputabilitร รจ rilevabile d’ufficio (allo stesso modo di come lo sarebbe un fatto estintivo, quale ad es. il pagamento), ove risultante ex actisโ.