๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐:Entro quali limiti le dazioni di denaro al convivente costituiscono obbligazione naturale?
Entro quali limiti le dazioni di denaro al convivente costituiscono obbligazione naturale?
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Cassazione civile, sez. III civile, Ordinanza n. 11303 del 12.06.2020
La Corte di Appello condanna il ricorrente a restituire il pagamento di unโingente somma alla propria ex convivente more uxorio e tanto a titolo di ingiustificato arricchimento.
Il ricorrente sostiene trattarsi di somme riconducibili alle obbligazioni naturali nellโambito di una pluridecennale convivenza (i due hanno anche un figlio).
La Corte ribadisce il principio secondo cui โl’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchรฉ non รจ dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalitร o dell’adempimento di un’obbligazione naturaleโ.
Nellโambito di una convivenza more uxorio, peraltro, รจ possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e travalicanti i limiti di proporzionalitร e di adeguatezza.
Lโattribuzione al convivente more uxorio di una somma di denaro, pertanto, rientra nellโobbligazione naturale solo qualora risulti adeguata alle circostanze e proporzionata alle condizioni sociali ed economiche di chi effettua la dazione; in caso contrario, essa รจ da ritenersi ingiustificata e suscettibile di generare un indebito arricchimento con conseguente obbligo di restituzione (art. 2041 c.c. : โchi, senza una giusta causa, si รจ arricchito a danno di un’altra persona รจ tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimonialeโ).
Da ultimo, la Sezione respinge lโeccezione di prescrizione in quanto il suo termine non decorre dalla singola dazione, ma dalla cessazione della convivenza.