๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Le misure di self cleaning e lโaggiornamento dellโinterdittiva antimafia
Le misure di self cleaning e lโaggiornamento dellโinterdittiva antimafia
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Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza n. 3945 del 19.06.2020
Unโassociazione che si occupa della custodia degli animali, attinta da interdittiva antimafia, รจ esclusa da una gara dโappalto per la custodia e il mantenimento dei cani randagi vaganti sul territorio del Comune.
Lโinterdittiva รจ derivata dai perduranti rapporti dellโassociazione medesima con un soggetto di pessima condotta civile e contiguo ad ambienti mafiosi che lโha anche rappresentata nella gara di cui si discute.
Lโindividuo in questione operava formalmente come consulente legale dellโassociazione che, non appena sopraggiunta lโinterdittiva, gli ha revocato ogni incarico. Nonostante lโadozione della descritta misura di โself cleaningโ, la Prefettura, in sede di aggiornamento, ha confermato lโinterdittiva. Tale provvedimento era, tuttavia,annullato dal TAR sul rilievo che,โseppure fosse da ritenere plausibile che le misure adottate dalla ricorrente rispondessero allo scopo di eliminare lโinterdittiva, tale finalitร non รจ da sola sufficiente a ravvisare il carattere elusivo delle misure stesse atteso che ciรฒ che occorre verificare nel caso di adozione di misure di โself cleaningโ non รจ lo scopo soggettivamente perseguito dallโente attinto dallโinformativa e dai suoi esponenti, bensรฌ lโeffettiva idoneitร delle misure stesse a recidere quei collegamenti e cointeressenze con le associazioni criminali che hanno fondato lโadozione della precedente informazione antimafiaโ.
Il Consiglio di Stato ribadisce, in primo luogo, che il superamento del rischio di inquinamento mafioso – alla base della istruttoria posta in essere dalla Prefettura a seguito di istanza di aggiornamento โdeve essere ricondotto โal sopraggiungere di fatti positivi che introducano chiari elementi di inattendibilitร della situazione rilevata in precedenzaโ.
La Sezione afferma, in secondo luogo, che lโapplicazione del criterio del โpiรน probabile che nonโ rispetto alla verificazione della contiguitร mafiosa alla base dellโinterdittiva, รจ tale da salvaguardare la valutazione dellโAmministrazione annullata dal TAR. In particolare, la Prefettura ha ritenuto correttamente che lโampia collaborazione, nellโimmediato passato, dellโassociazione con lโindividuo sopra citato – con condotte e trascorsi chiari nel senso della vicinanza a sodalizi criminali โ sia tale da dimostrare la persistenza degli elementi del condizionamento mafioso pur se tale collaborazione si sia conclusa. Gli organi sociali, infatti, ben consapevoli come si รจ detto delle frequentazioni del soggetto, hanno comunque inteso collaborare organicamente con lui per ottenere dei vantaggi nello svolgimento della propria attivitร .
La discrezionalitร del Prefetto, peraltro, deve poter riguardare anche elementi โatipiciโ e resta intangibile dal giudice amministrativo se รจ immune da profili di travisamento e di manifesta irragionevolezza o illogicitร . Del resto, conclude il Supremo Consesso โla funzione di โfrontiera avanzataโ dellโinformazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, รจ la capacitร , da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758)โ.