๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐.๐๐๐๐: Sulla restituzione dellโindebito versamento della tariffa di depurazione
Sulla restituzione dellโindebito versamento della tariffa di depurazione
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Corte di Cassazione, sez. III civ., Sentenza n. 11584 del 15.06.2002
- La controversia prende le mosse dalla declaratoria di incostituzionalitร della legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 – sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) – nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti ยซanche nel caso in cui la fognatura fosse sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattiviยป (v. C. Cost. n. 335/08).
Lโazienda che gestiva il servizio idrico aveva chiesto anche le somme a tale titolo nonostante che il servizio di depurazione non fosse, in sostanza, fruito dagli utenti.
- Questi hanno, quindi, chiesto la restituzione delle somme versate dando vita a una controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto โai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici – siano essi dati o meno in concessione – occorre distinguere tra la sfera attinente all’organizzazione del servizio e quella attinente, invece, ai rapporti di utenza”, in relazione alla seconda delle quali la giurisdizione spetta (appunto) al giudice ordinarioโ.
- Il comportamento descritto รจ ritenuto contrastante con il principio – affermato dalla giurisprudenza di legittimitร a valle della richiamata Sentenza della Corte costituzionale – secondo cui in caso di mancata fruizione, da parte dell’utente – del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, รจ irragionevole, per mancanza della controprestazione, l’imposizione dell’obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio.
In merito, lโazienda che gestiva il servizio idrico รจ risultata inadempiente rispetto alla prestazione negoziale (servizio di depurazione) che trovava la propria fonte nel contratto di utenza. Conseguentemente, gli utentiben hanno potuto limitarsi a provare il proprio titolo contrattuale consistente, nel caso di specie, nelle bollette e nelle fatture, regolarmente pagate, che inglobavano illegittimamente tale quota.
- La pretesa restitutoria, peraltro, non deve rivolgersi alla sola azienda che ha stipulato il contratto di utenza (quella che gestiva il servizio), ma puรฒ essere utilmente esperita anche nei confronti della Regione quale proprietaria dellโimpianto e soggetto pubblico deputato a svolgere il servizio di depurazione. La responsabilitร della Regione si giustifica, โai sensi dell’art. 2043 cod. civ., nella forma – non sconosciuta al nostro ordinamento, nรฉ alla giurisprudenza di questa Corte – della “cooperazione del terzo nell’inadempimentoโ. Pertanto, la condotta delle Regione integra โun concorso nell’inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenzaโ; tanto consente a questโultimo ente (lโazienda che gestiva in servizio)โ una volta convenuto in giudizio dagli utenti per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque -di agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell’impianto e gestore del servizio.
- Infine, la Sezione qualifica lโobbligazione restitutoria come ripetizione dellโindebito con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione.
Si puntualizza che โl’indebito oggettivo si verifica o perchรฉ manca la causa originaria giustificativa del pagamento (ยซconditio indebiti sine causaยป) o perchรฉ la causa del rapporto originariamente esistente รจ poi venuta meno in virtรน di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (ยซconditio ob causam finitamยป)”, e ciรฒ secondo una “distinzione che risale al diritto romano”, e che “รจ ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell’art. 2033 cod. civ. nel quale รจ stato trasfuso l’art. 1327 del codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una ยซcausa solvendiยปโ.ย Ebbene, la fattispecie descritta rientra nella seconda tipologia di indebito in quanto la causa del pagamento รจ venuta meno, quanto alla tariffa relativa al servizio di depurazione, allโesito della Sentenza della Corte costituzionale richiamata in apice che, appunto, ha reso indebito con effetto ex tunc il relativo pagamento.