๐๐ ๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐ ๐๐๐ฅ ๐ ๐ ๐ข๐ฎ๐ ๐ง๐จ ๐๐๐๐
Domanda: ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ญ๐ญ๐ ๐๐ฉ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐ซ๐ข๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐ข๐ง๐๐๐๐ข๐ญ๐ ๐ข๐ฅ ๐๐ข๐ฉ๐๐ง๐๐๐ง๐ญ๐ ๐๐ข ๐ฎ๐งโ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ซ๐๐ฌ๐ ๐๐ก๐, ๐๐จ๐ฉ๐จ ๐๐ฏ๐๐ซ ๐๐จ๐ฉ๐ข๐๐ญ๐จ ๐ฌ๐ฎ๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐ซ๐ข๐จ ๐ฉ๐ ๐๐ฅ๐๐ฎ๐ง๐ข ๐๐ข๐ฅ๐ ๐ฌ๐๐ฅ๐ฏ๐๐ญ๐ข ๐ฌ๐ฎ ๐ฎ๐ง ๐ฉ๐ ๐๐ณ๐ข๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ๐๐จ๐ซ๐ง๐ข๐ญ๐จ๐ ๐ฅ๐ข ๐ฉ๐๐ซ ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข ๐๐ข ๐ฌ๐๐ซ๐ฏ๐ข๐ณ๐ข๐จ, ๐ซ๐๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ข๐ฌ๐๐ ๐ช๐ฎ๐๐ฌ๐ญโ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐ฆ๐จ ๐๐จ๐ซ๐ฆ๐๐ญ๐ญ๐๐ญ๐จ?
Risposta: dipende dallโinterpretazione che si dร del concetto di โcosa mobileโ quale oggetto, tra lโaltro,del delitto di appropriazione indebita. Sul punto si contrappongono due orientamenti:
1) il primo, tradizionale, esclude che il file possa ricondursi al suddetto concetto, dunque che possa formare oggetto del delitto ex art. 646 c.p. In particolare, รจ stato affermato che cosa mobile รจ soltanto ciรฒ che รจ suscettibile di โfisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione, e che a sua volta possa spostarsi da un luogo ad un altro o perchรฉ ha lโattitudine a muoversi da sรฉ oppure perchรฉ puรฒ essere trasportata da un luogo ad un altro o, ancorchรฉ non mobile ab origine, resa tale da attivitร di mobilizzazione ad opera dello stesso autore del fatto, mediante sua avulsione od enucleazioneโ (Cass. 20647/2010).
2) il secondo orientamento รจ stato espresso di recente da Cass. 11959/2020, la quale ha affermato che โi โdati informaticiโ, per fisicitร strutturale, possibilitร di misurarne le dimensioni e trasferibilitร da un luogo all’altro, sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penaleโ. Pertanto, il soggetto del caso suddetto รจ stato ritenuto responsabile di appropriazione indebita, reato che sussiste allorchรฉ un soggetto, che ha avuto in affidamento un bene altrui a qualche titolo, se ne appropria signoreggiandolo, cioรจ facendolo uscire dalla sfera di controllo del proprietario ed entrare nella propria (cd. interversio possessionis).