๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐:Quando lโente fiera รจ organismo di diritto pubblico (ancoraโฆ)
Quando lโente fiera รจ organismo di diritto pubblico (ancoraโฆ)
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Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza n. 2335 del 9.04.2020
Numerose pronunce del giudice amministrativo hanno riguardato la qualificazione degli enti fieristici quali organismi di diritto pubblico o meno.
Anche la Sentenza in commento si occupa di un ente che ha quale proprio fine statutario la promozione e lโorganizzazione โin Italia e allโestero di manifestazioni fieristiche e di ogni altra iniziativa che, promuovendo lโinterscambio, contribuisca allo sviluppo dellโeconomiaโ.
Lo scopo statutario dellโEnte autonomo Fiere di Foggia trascende, quindi,โlโinteresse di profitto dellโimprenditore privato, per rivolgersi allโinteresse generalizzato presso il tessuto economico locale, attraverso la creazione di opportunitร di crescita commerciale grazie alla promozione dei prodotti e dei servizi in occasione degli eventi fieristici organizzati dallโEnte appellanteโ: ricorre il requisito dellโessere istituito per soddisfare esigenze di interesse generale (art. 3 co. 1 lett. d n. 1., d.lgs. 50/2016).
Sempre lo statuto dellโente, peraltro, prevede lโesercizio di unโยซattivitร commercialeยป consistente nellโutilizzo di immobili nei quali organizzare gli eventi fieristici e nellโoffrire sul mercato beni e servizi, secondo criteri di azione propri dellโimprenditore privato, dichiaratamente finalizzati nel loro complesso alla conservazione e allโincremento del patrimonio dellโEnte; lo statuto, quindi, sembra escludere lโulteriore requisito del carattere non industriale nรฉ commerciale dellโesigenza perseguita attraverso lโattivitร dellโente (art. 3 co. 1 lett. d n. 1., d.lgs. 50/2016).
La Sezione, citando ampiamente la giurisprudenza della C.G.U.E., afferma che lo svolgimento di attivitร commerciali non รจ incompatibile con il perseguimento di interessi generali e che la sussistenza di profili commerciali dellโattivitร non preclude senzโaltro la qualificazione di organismo di diritto pubblico. Del resto, unโanalisi che si fondi solo sul ยซmodo di porsi dellโorganismo in rapporto al mercatoยป potrebbe portare, per la sua โmutevolezza nel tempo e la sua soggezione alle contingenze economicheโ, a svalutare il requisito della generalitร delle esigenze alla base dellโistituzione dellโente.
Si afferma, quindi, che รจ necessario verificare se lโattivitร dellโente comporti o meno lโassunzione del rischio di impresa ed esaminare, a tal fine, le relazioni finanziarie con lโente pubblico che, eventualmente, assicurino la dazione di risorse in grado di consentire la permanenza sul mercato dellโorganismo.
Qualora, pur in presenza di attivitร astrattamente commerciale, il sostegno finanziario pubblico sia tale da comportare lโesclusione del rischio di mercato tipico dellโattivitร imprenditoriale, afferma il Consiglio di Stato, va escluso il carattere โindustriale o commercialeโ dellโattivitร e lโente va qualificato come organismo di diritto pubblico tenuto, quindi, ad applicare le regole dellโevidenza pubblica.
Nel caso specifico, la notevole ampiezza del canale di finanziamento pubblico, ha portato il Collegio a qualificare lโente fieristico quale organismo di diritto pubblico.
ร appena il caso di notare che lโargomentare della Sezione comporta una sostanziale sovrapposizione tra il requisito di cui ai numeri 1 e 3 dellโart. 3 lett d del codice degli appalti (il n. 1 riguarda come si รจ detto le โesigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commercialeโ e il n. 3, invece, riguarda specificamente la quantitร del finanziamento pubblico).