๐๐ ๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐ฆ๐๐ ๐ ๐ข๐จ ๐๐๐๐
๐๐ง ๐ญ๐๐ฆ๐ฉ๐ข ๐๐ข ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐ณ๐ ๐ฌ๐๐ง๐ข๐ญ๐๐ซ๐ข๐ ๐.๐. โ๐๐จ๐ฏ๐ข๐ ๐๐โ, ๐ ๐๐ซ๐จ๐ง๐ญ๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ฉ๐ซ๐๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐จ๐ง๐ญ๐๐ง๐ฎ๐ญ๐ ๐ง๐๐ฅ๐ฅโ๐๐ซ๐ญ. ๐๐, ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐ ๐, ๐๐๐ฅ ๐.๐. ๐ง. ๐๐/๐๐๐๐ (๐๐ก๐ ๐ฉ๐ซ๐๐ฏ๐๐๐ ๐ข๐ฅ ๐ฉ๐๐ฌ๐ฌ๐๐ ๐ ๐ข๐จ ๐ข๐ง ๐๐๐๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐๐๐ฎ๐ฌ๐, ๐ฌ๐๐ง๐ณ๐ ๐๐ข๐ฌ๐๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ ๐จ๐ซ๐๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ฉ๐๐ซ๐ญ๐ข, ๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐ ๐๐๐ฌ๐ ๐๐๐ ๐ฅ๐ข ๐๐ญ๐ญ๐ข ๐๐๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ญ๐๐ญ๐ข), ๐ฬ ๐๐ฆ๐ฆ๐๐ฌ๐ฌ๐จ ๐ข๐ฅ ๐๐ข๐๐๐๐ซ๐ข๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ญ๐ซ๐๐ญ๐ญ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐ ๐ฎ๐ง๐ ๐๐๐ญ๐ ๐ฌ๐ฎ๐๐๐๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฏ๐ ๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐๐๐ฌ๐ ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐ณ๐ข๐๐ฅ๐ ๐ฌ๐ฎ ๐ซ๐ข๐๐ก๐ข๐๐ฌ๐ญ๐ ๐๐ข ๐ฎ๐ง๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ฉ๐๐ซ๐ญ๐ข ๐๐ก๐ ๐ข๐ง๐ญ๐๐ง๐๐ ๐๐ข๐ฌ๐๐ฎ๐ญ๐๐ซ๐ ๐จ๐ซ๐๐ฅ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ ?
RISPOSTA: Con ordinanza n. 2539 del 21 aprile 2020 la Sez. VI del Consiglio di Stato ha sostenuto quanto segue.
Il rito processuale emergenziale dettato dallโart. 84, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, per il periodo che va dal 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, stabilisce che, ยซin deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositatiยป, aggiungendo che ยซle parti hanno facoltร ย diย presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazioneยป.
Tale disposizione non consentirebbe alle partiย diย chiedere il differimento al fineย diย poter discutere oralmente la causa, tenuto anche conto che il processo amministrativo, a differenza del processo penale, non รจ improntato al principioย diย oralitร delle dichiarazioni e del contraddittorio in senso โforteโ (ovvero, sia nella formazione della prova, sia come diritto dellโaccusatoย diย confrontarsi โde visuโ con lโaccusatore), ben potendo il confronto tra i litiganti e con il giudice avvenire in forma meramente cartolare e le parti decidereย diย neppure comparire in udienza.
Tuttavia, una interpretazione del D.L. n. 18/2020 conforme allโart. 111 della Costituzione (che, al comma 2, prevede che il giusto processo debba svolgersi nel contraddittorio delle parti e in condizioniย diย paritร ) imponeย diย riconoscere alle parti la possibilitร concretaย diย esporre puntualmente (e, ove lo ritengano, anche oralmente) le loro ragioni, rispondendo e contestando quelle degli altri, anche in ragione del principioย diย pubblicitร dellโudienza previsto dallโart. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dellโUomo.
La richiestaย diย differimento della discussione potrร quindi essere concessa su richiestaย diย una delle parti che intenda discutere oralmente, a meno che risulti compromesso il diritto della controparte alla ragionevole durata del processo ovvero quando la causa siaย diย tale semplicitร da non richiedere alcuna discussione, in omaggio allโesigenzaย diย economia processuale.