๐๐ ๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐ ๐๐๐ฅ ๐ ๐ฆ๐๐ ๐ ๐ข๐จ ๐๐๐๐
๐ฬ ๐ฉ๐ฎ๐ง๐ข๐๐ข๐ฅ๐ ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฏ๐จ๐ซ๐๐ ๐ ๐ข๐๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ (๐๐ซ๐ญ. ๐๐๐ ๐.๐ฉ.) ๐๐ข๐ณ๐ข๐, ๐ฌ๐ ๐๐ข๐ฎ๐ญ๐ ๐๐๐ข๐จ, ๐ฌ๐ฎ๐จ ๐๐จ๐ง๐ฏ๐ข๐ฏ๐๐ง๐ญ๐ ๐ฆ๐จ๐ซ๐ ๐ฎ๐ฑ๐จ๐ซ๐ข๐จ, ๐ ๐๐ฅ๐ฎ๐๐๐ซ๐ ๐ฅ๐ ๐ข๐ง๐๐๐ ๐ข๐ง๐ข ๐ฌ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ญ๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ฉ.๐ . ๐ฉ๐๐ซ ๐ข๐ฅ ๐ซ๐๐๐ญ๐จ ๐๐ข ๐จ๐ฆ๐ข๐๐ข๐๐ข๐จ ๐๐จ๐ฅ๐จ๐ฌ๐จ?
Risposta: dipende dallโinterpretazione che si dร dellโart. 384, comma 1, c.p., il quale dispone che โNei casi previsti dagli articoli [โฆ] 378, non รจ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessitร di salvare sรฉ medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertร o nell’onoreโ. Come ricostruito in una recentissima ordinanza di rimessione alle S.U. (Cass., Sez. VI., 17 gennaio 2020, n. 1825), nella giurisprudenza della Suprema Corte si รจ formato un contrasto sulla riconducibilitร del convivente more uxorio al concetto di โprossimo congiuntoโ richiamato dal citato art. 384, comma 1, nonchรฉ definito dallโart. 307, comma 4, c.p. nei seguenti termini: โAgli effetti della legge penale, s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorchรฉ sia morto il coniuge e non vi sia proleโ:
1) lโorientamento prevalente si fonda su unโinterpretazione strettamente letterale e costituzionalmente compatibile comb. disp. artt. 384, comma 1-307, comma 4, c.p. In questo senso, posto che la norma che risulta dal comb. disp. non menziona il convivente more uxorio tra i soggetti che possono beneficiare della causa (personale) di non punibilitร dello stesso art. 384, comma 1, lโesclusione รจ ritenuta conforme al favore con cui la Costituzione guarda al matrimonio, fondamento della famiglia (art. 29);
2) lโorientamento minoritario si fonda su unโinterpretazione evolutiva del suddetto comb. disp., basata, condotta soprattutto alla luce dellโart. 8 CEDU nella lettura dalla Corte di Strasburgo, la quale finisce per tradursi in una vera e propria applicazione analogica. Tale prospettiva รจ stata peraltro declinata variamente, nel senso che il concetto di โprossimo congiuntoโ e la connessa esimente dellโart. 384, comma 1 sono stati estesi al convivente more uxorio:
2a) una prima sentenza (Cass., Sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147) ha fatto leva sul carattere dinamico della famiglia, cioรจ sulla dipendenza del relativo concetto dalla sensibilitร sociale;
2b) unโaltra sentenza (Cass., Sez. VI, 19 settembre 2018, n. 11476), invece, ha valorizzato la stretta somiglianza tra la convivenza more uxorio e lโunione civile introdotta dal d.lgs. 6/2017 (cd. riforma Cirinnร )e inserita dal legislatore del 2017 tra i rapporti rilevanti ex art. 307, comma 4.