๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ฆ๐๐ ๐ ๐ข๐จ ๐๐๐๐: Sullโimpugnativa del divieto di transito inteso quale provvedimento discrezionale
Sullโimpugnativa del divieto di transito inteso quale provvedimento discrezionale
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Consiglio di Stato, sez. II, Sentenza n. 2010 del 23.03.2020
Una nota impresa radiofonica impugna il provvedimento di divieto di transito (di autocarri oltre un certo peso) apposto da un Comune su una strada prossima al luogo di emissione del segnale.
Il provvedimento, infatti, ha costituito il presupposto per lโirrogazione della sanzione amministrativa a carico del conducente di un autocarro che, per conto dellโemittente, era impegnato nellโinstallazione di un traliccio strumentale allโattivitร radiofonica.
La vicenda consente al Collegio di puntualizzare che lโordinanza di apposizione del divieto di transito va impugnata nel termine di 60 giorni dalla sua efficacia e non unitamente allโatto applicativo. In questo caso, infatti, non opera il principio che regola lโimpugnazione di atti applicativi di atti generali e a contenuto normativo, i quali non sono immediatamente lesivi ma lo diventano solo con lโatto applicativo; in simili casi, soltanto con il successivo atto applicativo, si radica โtanto lโinteresse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere, con la decorrenza del termine per impugnare, ciรฒ in quanto la lesione che radica lโinteresse – e, dunque, lโonere ad una tempestiva impugnazione – deve essere attuale e non puรฒ discendere da un pregiudizio futuro ed eventuale (Cons. Stato Sez. V, 12 marzo 2019, n. 1645)โ.Nel caso di specie, invece, lโinteresse ad impugnare รจ sorto giร con lโapposizione del divieto di transito e, quindi, lโonere di impugnazione si รจ configurato al momento della conoscenza di tale divieto, per cui era stata apposta la relativa segnaletica stradale.
Fra gli altri aspetti di interesse dalla pronuncia, va segnalata la ricostruzione sul tipo di discrezionalitร facente capo al Comune in relazione allโapposizione di un provvedimento limitativo della circolazione stradale.
In particolare, ai sensi dellโart. 6 comma 4 lettera b) del d.lgs. 285 del 1992, lโente proprietario della strada puรฒ โstabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle stradeโ.
Tale potere รจ riconducibile allโesercizio di poteri discrezionali che si sostanziano nel contemperamento โsecondo ragionevolezza- di valori costituzionali spesso contrapposti.Il sindacato su tali scelte deve, come da tradizionale insegnamento, essere limitato ai profili estrinseci di tale discrezionalitร . Quale esempio di contemperamento ritenuto legittimo dalla giurisprudenza, la Sezione opera un riferimento alle โdifferenziazioni del regime circolatorio in base al tipo, alla funzione ed alla provenienza dei mezzi di trasportoโ; in particolare,โรจ stato riconosciuto che la parziale limitazione della libertร di locomozione e di iniziativa economica sia sempre giustificata quando derivi dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo (cfr. Cons. Stato Sez. V, 13 novembre 2015, n. 5191)โ.