๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐.๐๐๐๐: Lโinesattezza parziale e la diffamazione a mezzo stampa
Lโinesattezza parziale e la diffamazione a mezzo stampa
Corte di Cassazione, sez. III civile, ord. n. 7757 dellโ8 aprile 2020
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Il racconto di un fatto vero nei suoi tratti essenziali, ma inesatto per alcuni aspetti, puรฒ integrare una condotta diffamatoria suscettibile di determinare una condanna al risarcimento del danno dellโeditore, del direttore e del giornalista autore dellโarticolo.
Nel caso specifico, il coinvolgimento dellโopera di un medico nel doping di un atleta viene ricondotto alla radiazione del medico stesso da parte della Federazione sportiva e alla condanna definitiva in sede penale. Tali circostanze sono, tuttavia, inesatte perchรฉ la Sentenza non รจ definitiva e, inoltre, il procedimento disciplinare รจ stato archiviato.
Il giudice di merito ha ritenuto sussistente la condotta diffamatoria in quanto i fatti, per le imprecisioni menzionate, sarebbero โfalsiโ e, quindi, non scriminati dal diritto di cronaca.
La Corte di Cassazione statuisce che, invece, non basta una qualunque inesattezza a integrare la condotta diffamatoria; difatti, ยซin tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, la veritร dei fatti oggetto della notizia non รจ scalfita da inesattezze secondarie o marginali ove non alterino, nel contesto dell’articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibiliยป.
Occorre, quindi, da un lato, verificare se lโinesattezza abbia portata tale da conferire lโattributo di โfalsitร โ allโintera ricostruzione giornalistica e, dallโaltro, che proprio tale falsitร la renda offensiva nei confronti di taluno.
In sostanza, va escluso che l’inesattezza di per sรฉ comporti diffamazione, mentre ha rilievo quellโinesattezza che โtrasformiโ il fatto da vero a falso in modo che quest’ultimo sia diffamatorio.