๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐๐ฉ๐ซ๐ข๐ฅ๐ ๐๐๐๐: Lโonere probatorio per i crediti azionati in ottemperanza e la lealtร processuale
Lโonere probatorio per i crediti azionati in ottemperanza e la lealtร processuale
C.G.A.R.S. Sent. n. 253 del 20 aprile 2020
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La parte ricorrente agisce in ottemperanza innanzi al G.A. per lโesecuzione di un decreto della Corte di Appello di condanna allโequa riparazione ai sensi dellโart. 2, l. n. 89/2001 (c.d. legge Pinto).
Va rammentato che lโart. 46 co. 2 c.p.a. stabilisce che l’amministrazione nel costituirsiโdeve produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonchรฉ gli atti e i documenti in base ai quali l’atto รจ stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizioโ.
Sostiene, tuttavia, il C.G.A. che qualora si agisca in ottemperanza per il pagamento dei crediti, tale principio conosce una deroga in quanto โnon si versa in una situazione di asimmetria informativa tra privato e amministrazioneโ.
Infatti, trovandosi nellโambito di un rapporto di credito-debito, le parti si collocano in posizione paritaria e il creditore รจ il soggetto naturalmente piรน consapevole dellโavvenuta soddisfazione o meno del proprio credito.Anzi, continua la Corte siciliana,โlโasimmetria gioca, in materia di indennizzi di legge Pinto, in danno dellโAmministrazione, oberata di decreti di condanna da eseguire, e che potrebbe perciรฒ avere difficoltร nel reperire e fornire tempestivamente la prova dellโavvenuto pagamentoโ.
Il creditore ha pertanto il dovere di agire con la normale prudenza e lealtร il che impone:a) di non azionare liti per crediti giร soddisfatti; b) qualora non si abbia pronta notizia del pagamento, di comunicare tempestivamente al giudice lโavvenuto pagamento, impedendo cosรฌ che si arrivi ad una decisione di condanna per crediti giร estinti (il ricorrente รจ stato sanzionato per lite temeraria, ai sensi dellโart. 26, c. 2, c.p.a.).