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Configurabilitร dell’attenuante della provocazione
#provocazione #omicidio #reciprocheoffese
Corte di Cassazione, sez. I penale, n. 5038 del 06.02.2020
In un contesto di illegalitร e di comune alterazione da uso di stupefacenti, lโimputato, per ragioni futili, litiga con la vittima con cui si sviluppa una colluttazione nel corso della quale, prima, lo colpisce alla testa con un bicchiere e, poi, lo uccide con un coltello preso dopo essere stato, in un primo momento, allontanato dalla vittima a opera degli altri individui presenti.
Lโimputato reclama lโapplicazione dellโattenuante della provocazione per essersi determinato alla commissione dellโefferato delitto in seguito alle ripetute provocazioni verbali della vittima.
Va rammentato che, ai fini della configurabilitร dell’attenuante della provocazione (art. 62 n. 2 c.p.) occorrono: a) lo “stato d’ira”, costituito da un’alterazione emotiva che puรฒ anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il “fatto ingiusto altrui”; b) il “fatto ingiusto altrui”, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietร a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettivitร in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilitร personale; c) un rapporto di causalitร psicologica e non di mera occasionalitร tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalitร tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta.
Ebbene, la Corte ritiene corretta la valutazione del giudice di merito che non ha riconosciuto lโattenuante. Infatti, la futile lite tra i due non รจ ricollegabile causalmente al gravissimo esito criminoso; essa sembra aver costituito โnulla piรน che la pretestuosa occasione di scatenare un’azione omicida frutto della totale assenza di freni inibitori e di disprezzo per l’altrui vitaโ.
Inoltre, si osserva che il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l’agente ha reagito, รจ stato frutto di reciproche provocazioni, elemento che parimenti esclude lโapplicabilitร dellโattenuante.