๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐๐ฉ๐ซ๐ข๐ฅ๐ ๐๐๐๐: No alla doppia maternitร nell’atto di nascita
Impossibile la rettifica dellโatto di nascita al fine di indicare una doppia maternitร
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Corte di Cassazione, sez. I civile, Sentenza n. 7668 del 3 aprile 2020
Le ricorrenti chiedono di integrare lโatto di nascita di un minore inserendovi lโindicazione della doppia maternitร . Il neonato รจ stato partorito da una delle donne che ha fatto ricorso a una pratica di procreazione medicalmente assistita (PMA) allโestero, mentre lโaltra, legata sentimentalmente alla prima, ha espresso il proprio consenso preventivamente.
La Corte rammenta che lโazione per la rettifica dellโatto di nascita mira a eliminare le difformitร tra la situazione di fatto, qual รจ o dovrebbe essere nella realtร secondo la previsione di legge, e quella risultante dall’atto dello stato civile, per un vizio comunque o da chiunque originato nel procedimento di formazione di esso.
La Sezione nega che vi sia un diritto a ottenere una siffatta rettifica.
Il ragionamento della Corte origina dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 221/2019 che ha chiarito che la ratio della legge sulla procreazione assistita risiede:
-) nellโaver individuatola funzione delle tecniche considerate quale rimedio alla sterilitร o infertilitร umana patologica e non altrimenti rimovibile e non quale strumento per la realizzazione del desiderio di genitorialitร in generale;
-) nellโaver limitato l’accesso alla procreazione assistita in modo daโgarantire la nascita di un nucleo familiare in cui vi siano un padre e una madre di sesso diversoโ.
Lโindirizzo del legislatore รจ stato ritenuto costituzionalmente legittimo in quantoโfrutto del bilanciamento dei diversi interessi operata dal legislatore, avuto riguardo al particolare contesto storico e culturale in cui si รจ innestata la norma, nel rispetto della dignitร della persona umana, senza ledere nessuno dei parametri costituzionali invocati dai giudici rimettentiโ. Si รจ, altresรฌ chiarito che non sono state operate discriminazioni delle coppie omosessuali, in quanto โl’infertilitร fisiologica di queste non puรฒ essere paragonata con l’infertilitร delle coppie eterosessuali che presentino delle vere e proprie patologie riproduttive, si tratta di fenomeni ontologicamente distintiโ.
La Corte di Cassazione passa, quindi, a chiarire le differenze tra la fattispecie in esame e due casi parimenti controversi risolti, perรฒ, in senso diverso: la possibilitร di riconoscere la validitร in Italia di un atto formato allโestero e che abbia riconosciuto la genitorialitร in capo a due genitori dello stesso genere; la cd. stepchild adoption.
Quanto alla prima fattispecie, la Corte di Cassazione rileva che,allorchรจ si intenda attribuire efficacia in Italia a un atto di nascita formato validamente allโestero, prevale la necessitร di tutelare il diritto alla continuitร (e conservazione) dello ยซstatus filiationisยป acquisito all’estero, โunitamente al valore della circolazione degli atti giuridici, quale manifestazione dell’apertura dell’ordinamento istanze internazionalistiche, delle quali puรฒ dirsi espressione anche il sistema del diritto internazionale privato, alla luce dell’art. 117, comma 1, Cost.โ In merito, la Corte precisa, tuttavia, che un simile risultato non รจ conseguibile dalle coppie omosessuali maschili; per esse, infatti, la genitorialitร artificiale passa necessariamente attraverso la pratica distinta della maternitร surrogata (o gestazione per altri) che รจ vietata da una disposizione (l’art. 12, comma 6, della l. n. 40 del 2004) che si รจ ritenuta espressiva di โun principio di ordine pubblico, a tutela di valori fondamentali, quali la dignitร della gestante e l’istituto dell’adozione, non irragionevolmente ritenuti dal legislatore prevalenti sull’interesse del minore, salva la possibilitร di conferire comunque rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione (Cass., sez. un., n. 12193 del 2019)โ.
Quanto alla cd. stepchild adoption, si precisa che lโadozione da parte del partner non genitore nellโambito di coppie omosessuali (cd. stepchild adoption)รจ consentita ai sensi dellโart. 44 co. 1 lett. d) l. n. 184 del 1983al fine di salvaguardare la โcontinuitร affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono curaโ (v. Cass. civ., sez. I, n. 12962 del 2016).
Nel caso di specie, invece, non vโรจ la necessitร di preservare la continuitร affettiva a un minore giร nato, ma quella di garantire al minore la migliore condizione di โpartenzaโ secondo la valutazione ragionevolmente operata dal legislatore.
In presenza, quindi, del divieto di ricorrere a PMA per le coppie omosessuali, la circostanza che il divieto possa essere evitato recandosi allโestero, non ne fa venir meno la illegittimitร interna con la conseguenza che non รจ possibile formare validamente in Italia, con riferimento a una nascita avvenuta nel nostro Paese, un atto di nascita che preveda lโindicazione di due genitori dello stesso genere.