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Poteri statali, regionali e comunali nella gestione dellโemergenza da COVID19
di Luca Cestaro
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Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 735 del 7 aprile 2020
a. Il potere di annullamento straordinario del Governo; b. I profili di illegittimitร costituzionale dellโordinanza del Comune di Messina; c. La ricostruzione dei poteri emergenziali; d. Il Consiglio di Stato sullโordinanza messinese
a. Il potere di annullamento straordinario del Governo
Il presente approfondimento si riferisce al parere richiesto dal Governo circa lโannullamento straordinario dellโordinanza n. 105 del 5 aprile 2020 con cui il Comune di Messina imponeva a tutti coloro che intendessero andare in Sicilia attraverso il Porto di Messina di registrarsi sul sito del Comune e di attendere il nulla osta da rilasciarsi da parte dello stesso ente locale.
Il 9 aprile 2020, lโordinanza รจ stata annullata con decreto del Presidente della Repubblica che ha recepito il parere in commento.
La Sezione ricostruisce il regime giuridico dellโannullamento straordinario da parte del Governo ai sensi dellโart. 138 del d.lgs. 267/2000 (e dell’articolo 2, comma 3, lettera p, della legge 23 agosto 1988, n. 400) ribadendone la natura di atto di alta amministrazione e la funzione di strumento (appunto) straordinario per eliminare atti che, non semplicemente illegittimi, concretizzino una โlesione concreta e attuale allโunitarietร dellโordinamento nazionaleโ.
Quindi, il Consiglio di Stato passa a stigmatizzare i plurimi profili di illegittimitร dellโatto dellโEnte locale.
b. I profili di illegittimitร costituzionale dellโordinanza del Comune di Messina
In primo luogo, lโatto รจ ritenuto illegittimo nella misura in cui ha unโefficacia che trascende il territorio comunale: il mero attraversamento dellโagro comunale poichรฉ compreso nelle โreti di comunicazioneโ non legittima lโente locale a emanare disposizioni che, applicandosi a tutti coloro che attraversano lo stretto di Messina, trascendano la competenza territoriale dellโente.
In secondo luogo, sono imposti degli obblighi che non trovano una base legislativa; il fondamento legislativo รจ, infatti, richiesto dallโart. 23 della Costituzione, con riferimento a ogni tipo di prestazione โimpostaโ, e dagli artt. 13 e 16 con riferimento alle limitazioni della libertร personale e (soprattutto) della libertร di circolazione (nel decreto di annullamento viene menzionata espressamente la sola lesione dellโart. 16 Cost. che, indubbiamente, รจ quella piรน evidente).
Ancora, lโordinanza contrasta con la disciplina, di derivazione comunitaria, in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) che rientra tra le materie riservate alla potestร legislativa statale e che richiede una base di legge statale per lโintroduzione di un sistema di raccolta generalizzata dei dati di chiunque attraversi lo stretto nellโesercizio del diritto costituzionale alla libera circolazione. Va aggiunto che la disciplina della protezione dei dati ha senzโaltro rilievo costituzionale costituendo la principale manifestazione della tutela del diritto alla riservatezza, incluso tra i diritti fondamentali (art. 2 Cost.).
Infine, continua il parere, risultano violate le attribuzioni statali esclusive in materia di ordine e sicurezza pubblici nonchรฉ di profilassi internazionale (art. 117 Cost. lett. q).
c. La ricostruzione dei poteri emergenziali
Di grande interesse รจ la ricostruzione fornita in merito allโarticolazione dei poteri emergenziali sul territorio. Si tratta, infatti, della prima pronuncia che affronta nel merito e, quindi, piรน approfonditamente il riparto dei poteri tra Stato, Regioni ed Enti locali in questa fase emergenziale.
Il dibattito dottrinario sul punto รจ tracimato in qualche presa di posizione richiamata anche dai media generalisti, ma, ad oggi, il giudice amministrativo รจ stato investito della questione solo in sede cautelare, dove ha assunto un peso preponderante lโaspetto del โpericulum in moraโ senza che ci sia spinti a esaminare funditus la portata dei poteri emergenziali regionali e degli Enti locali. Segnaliamo, per un approfondimento del tema, i contributi pubblicati su questa stessa rivista, entrambi del Consigliere Arcangelo Monaciliuni: Il potere di ordinanza nell’era del coronavirus; Lo ius (mal) positum non ricompone le fratture fra Stato e Regioni.
Il punto di partenza per ricostruire lโattuale assetto dei poteri รจ il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 che, agli articoli 2 e 3:
I. demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri lโadozione delle misure idonee a gestire lโemergenza (su proposta o sentiti i Presidenti delle regioni interessate, allorchรฉ le misure riguardino esclusivamente alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome nel caso in cui riguardino lโintero territorio nazionale);
II. prevede che le Regioni possano adottare disposizioni piรน restrittive di quelle misure nazionali solo:
-
- nelle more dellโadozione degli atti del Governo;
- in relazione a specifiche condizioni che determinino lโaggravamento del rischio sanitario nel territorio regionale o in parte di esso;
- nell’ambito delle attivitร di competenza regionale;
- senza incidere sulle attivitร produttive nรฉ su quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
III. vieta ai Sindaci di adottare ordinanze contigibili e urgenti dirette a fronteggiare lโemergenza in contrasto con le misure statali o eccedendo i limiti giร posti per le Regioni;
IV. prevede che i limiti appena enunciati si applichino con riferimento a tutti gli atti posti in essere โper ragioni di sanitร in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgenteโ.
Va segnalata questโultima precisazione; essa si discosta significativamente dallโabrogato art. 3 co. 2 del D.L. n. 6/2020 che – pur sempre nelle more dellโadozione dei decreti del PdCM – faceva salvo, nei casi di estrema necessitร e urgenza, il potere di ordinanza sanitaria regionale di cui allโart. 32 della L. 833/1978. La salvezza espressa รจ scomparsa e, anzi, รจ chiarito che i limiti introdotti con il decreto di piรน recente conio (19/2020) si riferiscono ai poteri attribuiti da โogni disposizione di legge previgenteโ, formulazione che esprime la chiara volontร del Governo di contenere lโโesuberanza provvedimentaleโ degli amministratori regionali e locali.
Significativamente, lโultimo d.P.C.M. del 10 aprile 2010 (adottato ai sensi dellโart. 1 del D.L. 19/2020)fa salve le disposizioni piรน restrittive adottate dalle Regioni ma solo โrelativamente a specifiche aree del territorio regionaleโ. Le ordinanze riferibili allโintero territorio regionale e che si pongano in contrasto con le misure di cui ai decreti del Governo (ora, del decreto del 10 aprile 2020) dovrebbero, quindi, essere considerate prive di efficacia a partire, quanto meno, dallโentrata in vigore dellโultimo d.P.C.M. (quindi, dal 14 aprile).
d. Il Consiglio di Stato sullโordinanza messinese
Declinando i limiti del potere pocโanzi descritti, la Sezione consultiva rileva che lโordinanza messinese รจ illegittima poichรฉ:
I) incide sulle attivitร produttive e di rilevanza strategica per lโeconomia nazionale (transito e trasporto merci nello stretto di Messina);
II) non adduce ยซspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di essoโ che sole avrebbero potuto legittimare lโadozione, โnelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momentoโยป, di โmisure ulteriormente restrittiveโ.
Inoltre, si afferma che โvi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dellโemergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertร costituzionaliโ.
Ulteriore affermazione degna di nota รจ che le circostanze relative allโaggravamento del rischio sanitario sul territorio regionale, โin applicazione delle ordinarie regole sulla motivazione del provvedimento amministrativo, non devono solo essere enunciate ma anche dimostrateโ.
Il Consiglio di Stato, in sostanza, si รจ fatto carico non solo di ricostruire il farraginoso regime emergenziale che ha creato incertezze applicative al limite del paradossale (le epopee delle autocertificazioni e dei chiarimenti nazionali, regionali e comunali potrร essere oggetto di maggiore approfondimento al termine dellโemergenza), ma anche di ribadire lโesigenza che lโordinamento resti unitario, pur nel rispetto โdelle autonomie costituzionalmente tutelateโ.
Per quanto sia di inedita complessitร la gestione dellโemergenza sanitaria in atto, i poteri pubblici dovranno, quindi, coordinarsi e la polemica, anche politica, tra centro, regioni ed autonomie non dovrebbe piรน determinare lโemanazione di disposizioni di contenimento regionali che introducano per lโintero territorio regionale delle disposizioni piรน restrittive di quelle nazionali. Il condizionale รจ dโobbligo alla luce dellโandamento del dibattito sullโapertura delle librerie in alcune regioni.
A noi, oltre che sperare nella rapida conclusione di questa tragica emergenza sanitaria, non resta che seguire lโappassionante susseguirsi di decreti e ordinanze con la speranza che chi si trova nella difficile posizione di governare rammenti che le disposizioni devono essere effettive e che, per esserlo, esse dovrebbero prima di tutto essere comprensibili da parte dei cittadini.