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Poteri statali, regionali e comunali nella gestione dellโ€™emergenza da COVID19

di Luca Cestaro

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Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 735 del 7 aprile 2020
a. Il potere di annullamento straordinario del Governo; b. I profili di illegittimitร  costituzionale dellโ€™ordinanza del Comune di Messina; c. La ricostruzione dei poteri emergenziali; d. Il Consiglio di Stato sullโ€™ordinanza messinese

 

a. Il potere di annullamento straordinario del Governo

Il presente approfondimento si riferisce al parere richiesto dal Governo circa lโ€™annullamento straordinario dellโ€™ordinanza n. 105 del 5 aprile 2020 con cui il Comune di Messina imponeva a tutti coloro che intendessero andare in Sicilia attraverso il Porto di Messina di registrarsi sul sito del Comune e di attendere il nulla osta da rilasciarsi da parte dello stesso ente locale.

Il 9 aprile 2020, lโ€™ordinanza รจ stata annullata con decreto del Presidente della Repubblica che ha recepito il parere in commento.

La Sezione ricostruisce il regime giuridico dellโ€™annullamento straordinario da parte del Governo ai sensi dellโ€™art. 138 del d.lgs. 267/2000 (e dell’articolo 2, comma 3, lettera p, della legge 23 agosto 1988, n. 400) ribadendone la natura di atto di alta amministrazione e la funzione di strumento (appunto) straordinario per eliminare atti che, non semplicemente illegittimi, concretizzino una โ€œlesione concreta e attuale allโ€™unitarietร  dellโ€™ordinamento nazionaleโ€.

Quindi, il Consiglio di Stato passa a stigmatizzare i plurimi profili di illegittimitร  dellโ€™atto dellโ€™Ente locale.

 

b. I profili di illegittimitร  costituzionale dellโ€™ordinanza del Comune di Messina

In primo luogo, lโ€™atto รจ ritenuto illegittimo nella misura in cui ha unโ€™efficacia che trascende il territorio comunale: il mero attraversamento dellโ€™agro comunale poichรฉ compreso nelle โ€œreti di comunicazioneโ€ non legittima lโ€™ente locale a emanare disposizioni che, applicandosi a tutti coloro che attraversano lo stretto di Messina, trascendano la competenza territoriale dellโ€™ente.

In secondo luogo, sono imposti degli obblighi che non trovano una base legislativa; il fondamento legislativo รจ, infatti, richiesto dallโ€™art. 23 della Costituzione, con riferimento a ogni tipo di prestazione โ€œimpostaโ€, e dagli artt. 13 e 16 con riferimento alle limitazioni della libertร  personale e (soprattutto) della libertร  di circolazione (nel decreto di annullamento viene menzionata espressamente la sola lesione dellโ€™art. 16 Cost. che, indubbiamente, รจ quella piรน evidente).

Ancora, lโ€™ordinanza contrasta con la disciplina, di derivazione comunitaria, in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) che rientra tra le materie riservate alla potestร  legislativa statale e che richiede una base di legge statale per lโ€™introduzione di un sistema di raccolta generalizzata dei dati di chiunque attraversi lo stretto nellโ€™esercizio del diritto costituzionale alla libera circolazione. Va aggiunto che la disciplina della protezione dei dati ha senzโ€™altro rilievo costituzionale costituendo la principale manifestazione della tutela del diritto alla riservatezza, incluso tra i diritti fondamentali (art. 2 Cost.).

Infine, continua il parere, risultano violate le attribuzioni statali esclusive in materia di ordine e sicurezza pubblici nonchรฉ di profilassi internazionale (art. 117 Cost. lett. q).

 

c. La ricostruzione dei poteri emergenziali

Di grande interesse รจ la ricostruzione fornita in merito allโ€™articolazione dei poteri emergenziali sul territorio. Si tratta, infatti, della prima pronuncia che affronta nel merito e, quindi, piรน approfonditamente il riparto dei poteri tra Stato, Regioni ed Enti locali in questa fase emergenziale.

Il dibattito dottrinario sul punto รจ tracimato in qualche presa di posizione richiamata anche dai media generalisti, ma, ad oggi, il giudice amministrativo รจ stato investito della questione solo in sede cautelare, dove ha assunto un peso preponderante lโ€™aspetto del โ€œpericulum in moraโ€ senza che ci sia spinti a esaminare funditus la portata dei poteri emergenziali regionali e degli Enti locali. Segnaliamo, per un approfondimento del tema, i contributi pubblicati su questa stessa rivista, entrambi del Consigliere Arcangelo Monaciliuni: Il potere di ordinanza nell’era del coronavirus; Lo ius (mal) positum non ricompone le fratture fra Stato e Regioni.

Il punto di partenza per ricostruire lโ€™attuale assetto dei poteri รจ il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 che, agli articoli 2 e 3:

I. demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri lโ€™adozione delle misure idonee a gestire lโ€™emergenza (su proposta o sentiti i Presidenti delle regioni interessate, allorchรฉ le misure riguardino esclusivamente alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome nel caso in cui riguardino lโ€™intero territorio nazionale);

II. prevede che le Regioni possano adottare disposizioni piรน restrittive di quelle misure nazionali solo:

    1. nelle more dellโ€™adozione degli atti del Governo;
    2. in relazione a specifiche condizioni che determinino lโ€™aggravamento del rischio sanitario nel territorio regionale o in parte di esso;
    3. nell’ambito delle attivitร  di competenza regionale;
    4. senza incidere sulle attivitร  produttive nรฉ su quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale;

III. vieta ai Sindaci di adottare ordinanze contigibili e urgenti dirette a fronteggiare lโ€™emergenza in contrasto con le misure statali o eccedendo i limiti giร  posti per le Regioni;

IV. prevede che i limiti appena enunciati si applichino con riferimento a tutti gli atti posti in essere โ€œper ragioni di sanitร  in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgenteโ€.

Va segnalata questโ€™ultima precisazione; essa si discosta significativamente dallโ€™abrogato art. 3 co. 2 del D.L. n. 6/2020 che – pur sempre nelle more dellโ€™adozione dei decreti del PdCM – faceva salvo, nei casi di estrema necessitร  e urgenza, il potere di ordinanza sanitaria regionale di cui allโ€™art. 32 della L. 833/1978. La salvezza espressa รจ scomparsa e, anzi, รจ chiarito che i limiti introdotti con il decreto di piรน recente conio (19/2020) si riferiscono ai poteri attribuiti da โ€œogni disposizione di legge previgenteโ€, formulazione che esprime la chiara volontร  del Governo di contenere lโ€™โ€œesuberanza provvedimentaleโ€ degli amministratori regionali e locali.

Significativamente, lโ€™ultimo d.P.C.M. del 10 aprile 2010 (adottato ai sensi dellโ€™art. 1 del D.L. 19/2020)fa salve le disposizioni piรน restrittive adottate dalle Regioni ma solo โ€œrelativamente a specifiche aree del territorio regionaleโ€. Le ordinanze riferibili allโ€™intero territorio regionale e che si pongano in contrasto con le misure di cui ai decreti del Governo (ora, del decreto del 10 aprile 2020) dovrebbero, quindi, essere considerate prive di efficacia a partire, quanto meno, dallโ€™entrata in vigore dellโ€™ultimo d.P.C.M. (quindi, dal 14 aprile).

 

d. Il Consiglio di Stato sullโ€™ordinanza messinese

Declinando i limiti del potere pocโ€™anzi descritti, la Sezione consultiva rileva che lโ€™ordinanza messinese รจ illegittima poichรฉ:

I) incide sulle attivitร  produttive e di rilevanza strategica per lโ€™economia nazionale (transito e trasporto merci nello stretto di Messina);

II) non adduce ยซspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di essoโ€ che sole avrebbero potuto legittimare lโ€™adozione, โ€œnelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momentoโ€ยป, di โ€œmisure ulteriormente restrittiveโ€.

Inoltre, si afferma che โ€œvi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dellโ€™emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertร  costituzionaliโ€.

Ulteriore affermazione degna di nota รจ che le circostanze relative allโ€™aggravamento del rischio sanitario sul territorio regionale, โ€œin applicazione delle ordinarie regole sulla motivazione del provvedimento amministrativo, non devono solo essere enunciate ma anche dimostrateโ€.

Il Consiglio di Stato, in sostanza, si รจ fatto carico non solo di ricostruire il farraginoso regime emergenziale che ha creato incertezze applicative al limite del paradossale (le epopee delle autocertificazioni e dei chiarimenti nazionali, regionali e comunali potrร  essere oggetto di maggiore approfondimento al termine dellโ€™emergenza), ma anche di ribadire lโ€™esigenza che lโ€™ordinamento resti unitario, pur nel rispetto โ€œdelle autonomie costituzionalmente tutelateโ€.

Per quanto sia di inedita complessitร  la gestione dellโ€™emergenza sanitaria in atto, i poteri pubblici dovranno, quindi, coordinarsi e la polemica, anche politica, tra centro, regioni ed autonomie non dovrebbe piรน determinare lโ€™emanazione di disposizioni di contenimento regionali che introducano per lโ€™intero territorio regionale delle disposizioni piรน restrittive di quelle nazionali. Il condizionale รจ dโ€™obbligo alla luce dellโ€™andamento del dibattito sullโ€™apertura delle librerie in alcune regioni.

A noi, oltre che sperare nella rapida conclusione di questa tragica emergenza sanitaria, non resta che seguire lโ€™appassionante susseguirsi di decreti e ordinanze con la speranza che chi si trova nella difficile posizione di governare rammenti che le disposizioni devono essere effettive e che, per esserlo, esse dovrebbero prima di tutto essere comprensibili da parte dei cittadini.