๐๐ ๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐ ๐๐๐ฅ ๐ ๐๐ฉ๐ซ๐ข๐ฅ๐ ๐๐๐๐
Domanda: ๐๐ฎ๐ซ ๐ข๐ง ๐ฆ๐๐ง๐๐๐ง๐ณ๐ ๐๐ข ๐ฌ๐ฉ๐๐๐ข๐๐ข๐๐ก๐ ๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐ฅ ๐ซ๐ข๐ ๐ฎ๐๐ซ๐๐จ, ๐ฬ ๐๐ฆ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐๐ข๐ฅ๐ ๐ฅโ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ฎ๐ ๐ง๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐ข๐ง๐ง๐๐ง๐ณ๐ข ๐๐ฅ ๐๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐๐ข ๐๐ญ๐๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ฎ๐ง ๐๐๐๐ซ๐๐ญ๐จ ๐ฆ๐จ๐ง๐จ๐๐ซ๐๐ญ๐ข๐๐จ ๐๐๐ฎ๐ญ๐๐ฅ๐๐ซ๐ ๐๐ข ๐ซ๐ข๐ ๐๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ฆ๐๐ฌ๐ฌ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ซ๐๐ฌ๐ข๐๐๐ง๐ญ๐ ๐๐๐ฅ ๐.๐.๐. ๐๐ข ๐ฌ๐๐ง๐ฌ๐ข ๐๐๐ฅ๐ฅโ๐๐ซ๐ญ. ๐๐ ๐.๐ฉ.๐. ?
๐๐ฎ๐ซ๐๐ง๐ญ๐ ๐ฅโ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐ณ๐ โ๐๐จ๐ฏ๐ข๐โ ๐ฏ๐ ๐๐๐๐จ๐ฅ๐ญ๐ ๐ฅ๐ ๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐ ๐๐๐ฎ๐ญ๐๐ฅ๐๐ซ๐ ๐๐ข ๐ฌ๐จ๐ฌ๐ฉ๐๐ง๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ฏ๐๐๐ข๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ ๐๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐๐จ๐ง ๐๐ฎ๐ข ๐ฌ๐ข ๐ฌ๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ฉ๐จ๐ง๐ ๐ ๐.๐. ๐ช๐ฎ๐๐ซ๐๐ง๐ญ๐๐ง๐/๐ข๐ฌ๐จ๐ฅ๐๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ ๐๐จ๐ฆ๐ข๐๐ข๐ฅ๐ข๐๐ซ๐ ๐ฉ๐ซ๐๐ฌ๐ฌ๐จ ๐ฅ๐ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐ซ๐ข๐ ๐ซ๐๐ฌ๐ข๐๐๐ง๐ณ๐ ๐ฎ๐ง๐ ๐ฉ๐๐ซ๐ฌ๐จ๐ง๐ ๐๐ก๐, ๐๐ฌ๐ฌ๐๐ง๐๐จ๐ฌ๐ข ๐๐ฅ๐ฅ๐จ๐ง๐ญ๐๐ง๐๐ญ๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐ซ๐ข๐ ๐๐๐ข๐ญ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐ฉ๐๐ซ ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข ๐๐ข ๐ฅ๐๐ฏ๐จ๐ซ๐จ, ๐๐๐๐ข๐ ๐ฏ๐ข๐จ๐ฅ๐๐ญ๐จ ๐ฅโ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐๐ง๐ณ๐ ๐ฌ๐๐ง๐ข๐ญ๐๐ซ๐ข๐ ๐ซ๐๐ ๐ข๐จ๐ง๐๐ฅ๐, ๐๐๐ง๐๐ก๐ฬ ๐ฅ๐ ๐ฌ๐ญ๐๐ฌ๐ฌ๐ ๐ง๐จ๐ง ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐ฅ ๐ฏ๐ข๐ซ๐ฎ๐ฌ ๐ ๐ง๐จ๐ง ๐๐๐๐ข๐ ๐๐ฏ๐ฎ๐ญ๐จ ๐๐จ๐ง๐ญ๐๐ญ๐ญ๐ข ๐๐จ๐ง ๐ฉ๐๐ซ๐ฌ๐จ๐ง๐ ๐๐จ๐ง๐ญ๐๐ ๐ข๐๐ญ๐ ?
Risposte:
Con decreto del Presidente della Sez. III del Consiglio di Stato n. 1553 del 30.3.2020 รจ stato respinto lโappello proposto contro un provvedimento monocratico di rigetto della tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. osservando che:
– preliminarmente, pur nel silenzio del codice del processo amministrativo va affermata lโammissibilitร dellโimpugnazione nei casi in cui lโeffetto del decreto presidenziale di rigetto del T.A.R. produrrebbe la definitiva e irreversibile perdita del preteso bene della vita e tale โbene della vitaโ corrisponda ad un diritto costituzionalmente tutelato dellโinteressato (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. IV, decreto n. 5971 del 7.12.2018 secondo cui detta impugnazione in appello โva considerata ammissibile esclusivamente quando vi siano eccezionali ragioni dโurgenza, tali da rendere irreversibile โ per il caso di mancata emanazione di una misura monocratica in sede dโappello – la situazione di fatto, a causa del tempo che intercorre tra la data di emanazione del decreto appellato e la data nella quale รจ fissata la camera di consiglio per lโesame della domanda cautelare, da parte del T.A.R. in sede collegialeโ, con la precisazione che il provvedimento di appello perde efficacia quando il T.A.R. esamina con la pienezza dei propri poter la domanda cautelare nella ordinaria sede collegiale);
– al ricorrente รจ stata contestata la violazione di un provvedimento emergenziale adottato in giorni caratterizzati dal pericolo concreto e imminente di un trasferimento massivo di persone e di contagi, dalle Regioni giร gravemente interessate dalla pandemia, a quelle del Mezzogiorno, con la conseguenza che gli atti dei Governatori hanno imposto misure anche ulteriormente restrittive quale misure di prevenzione;
– le disposizioni compressive di diritti anche fondamentali della persona – dal libero movimento, al lavoro, alla privacy โ sono state adottate in nome di un valore di ancor piรน primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica, e cioรจ la salute della generalitร dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le tragiche statistiche del periodo;
– la gravitร del danno individuale (nella fattispecie costituito dalla impossibilitร di recarsi al lavoro, con conseguente rischio di licenziamento) non puรฒ condurre a derogare, limitare, comprimere la primaria esigenza di cautela avanzata nellโinteresse della collettivitร , corrispondente ad un interesse nazionale oggi non superabile in alcun modo;
– peraltro nel quadro ordinamentale emergenziale rientrano anche disposizioni volte a fronteggiare il โdopo-pandemiaโ, con misure di tutela del posto di lavoro (oltre alla cassa integrazione), di soccorso per esigenze alimentari e di prima necessitร tali da mitigare o comunque non rendere irreversibili, anche nel breve periodo, le conseguenze della doverosa stretta applicazione delle norme di restrizione anti-contagio;
– nel caso specifico si รจ poi preso atto che il periodo di โquarantenaโ sarebbe terminato entro pochi giorni e si รจ affermato che, nelle successive sedi di giudizio, volte allโesame dei profili di merito del ricorso, le esigenze di tutela potranno essere soddisfatte mediante eventuale risarcimento del danno per la mancata retribuzione da lavoro per i giorni coperti dallโordine di quarantena contestato.