๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐ ๐๐ฉ๐ซ๐ข๐ฅ๐ ๐๐๐๐: Falso in atto pubblico per le dichiarazioni rese nella gara di appalto
Falso in atto pubblico per le dichiarazioni rese nella gara di appalto
Corte di Cassazione Penale, sez. V, Sentenza n. 9115 del 6 marzo 2020
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Risponde del reato di falso in atto pubblico lโimprenditore che dichiari (falsamente) la propria incensuratezza nella dichiarazione resa a corredo della partecipazione a una gara di appalto?
Un primo dubbio riguarda la configurabilitร del reato in presenza di unโautocertificazione irrituale per essere, ad un tempo, priva di sottoscrizione autenticata e non accompagnata dalla copia del documento dโidentitร come prescritto dagli artt. 38 e 47 d.P.R. 445/2000.
La Corte conclude nel senso della sussistenza del reato: l’elemento oggettivo del reato di falsitร ideologica commessa da privato in atto pubblico si realizzain presenza di una falsa attestazione del legale rappresentante di una societร circa il possesso di un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico. In tal senso, non rileva lโeventuale difetto delle formalitร con cui lโautocertificazione รจ resa – perchรฉ, ad esempio, inviata per via telematica -, ma assume rilievo dirimente la circostanza che โuna specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati al pubblico ufficiale, cosรฌ collegando l’efficacia probatoria dell’atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, Gabriel”, Rv. 215413; V. Sez. 5, n.32859 del 24/04/2019, Carosso, Rv. 276902)โ.
Lโart. 76 co. 3 prevede che โle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degliย articoli 46ย eย 47ย โฆ sono considerate come fatte a pubblico ufficialeโ e, quindi, idonee ad essere trasfuse in un atto pubblico. Inoltre, gli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 sono individuate come le norme che impongono che lโautocertificazione (o, piรน correttamente, la dichiarazione sostitutiva) sia naturalmente destinata a provare la veritร dei fatti in essa affermati come si puรฒ evincere dalla funzione di comprovare stati, qualitร personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.
Nel caso di specie, si รจ anche ritenuto sussistente lโelemento psicologico necessario per configurare il reato ossia (ordinariamente) il dolo nelle sue varie forme.
ร bene, ricordare, peraltro, che, in casi limite, รจ stata ritenuta colposa e non dolosa la condotta di chi avesse presentato una dichiarazione non veritiera in presenza di un modulo di autocertificazione tanto confuso da non essere di โimmediata comprensioneโ; in tali casi, si รจ esclusa, quindi, la configurabilitร del reato per mancanza dellโelemento soggettivo (Cassazione penale sez. V, Sent. n.12710 del 27 novembre 2014).