๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐ ๐๐ฉ๐ซ๐ข๐ฅ๐ ๐๐๐๐: La trascrizione della separazione a seguito di negoziazione assistita
La trascrizione della separazione a seguito di negoziazione assistita
Corte di Cassazione, sez. II civile, Sentenza n. 1202 del 21 gennaio 2020
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La fattispecie origina da una negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014, conv. con L. 162/2014) che ha consentito di raggiungere un accordo di separazione consensuale comprensivo, fra lโaltro del trasferimento in favore della moglie della proprietร della quota di metร dell’immobile adibito a casa coniugale, dietro corrispettivo e con previsione dell’obbligo della moglie di curare la trascrizione del verbale presso l’agenzia del territorio servizio di pubblicitร immobiliare.
Da tempo, la giurisprudenza ha chiarito che non solo le clausole dellโaccordo di separazione che comportino il trasferimento di un immobile sono valide, ma anche che esse, se trasfuse nel verbale di udienza possono essere oggetto di trascrizione: il verbale di udienza -poichรฉ redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di quanto ivi attestato – assume forma di atto pubblico ai sensi dellโart. 2699 c.c. ed รจ titolo per la trascrizione ai sensi dellโart. 2657 c.c. (C. Cass., sez. I, Sentenza n. 4306 del 15 maggio 1997).
Si dubita, invece, della possibilitร di trascrivere lโaccordo di separazione che, scaturito dalla negoziazione assistita da un avvocato, tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono il procedimento di separazione personale (art. 6 co. 1 D.L. 132/2014).
Il procedimento disciplinare ai danni di un notaio consente alla Corte di Cassazione di precisare che lโaccordo raggiunto in tal modo non รจ senzโaltro trascrivibile. Anzi, il combinato disposto degli artt. 5 co. 3 e 6 del D.L. 132/2014 porta a concludere che, in tali casi, lโaccordo deve essere pur sempre autenticato da un pubblico ufficiale munito del relativo potere e tale non รจ lโavvocato che assiste la negoziazione.
La conclusione รจ conforme al disposto dell’art. 2657, comma 1, c.c., secondo cui ยซla trascrizione non si puรฒ eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmenteยป e all’orientamento della giurisprudenza di legittimitร che ha costantemente affermato โil carattere tassativo della disposizione di cui all’art. 2657 c.c.โ.
La necessitร di un controllo pubblico, si afferma,โรจ principio essenziale e cardine del sistema della pubblicitร immobiliare e del complesso sistema delle trascrizioni e delle intavolazioni diretto a garantire la certezza dei dirittiโ; pertanto, sebbene lโaccordo di separazione scaturente da una negoziazione assistita tenga luogo del relativo provvedimento giudiziale, non puรฒ dubitarsi della necessitร che, โquando il suddetto accordo comprenda anche un atto di trasferimento immobiliare, ai fini della trascrizioneโ, esso debba essere autenticato dal pubblico ufficiale a ciรฒ preposto.