๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐ฆ๐๐ซ๐ณ๐จ ๐๐๐๐: Usucapione e coltivazione del fondo
Usucapione e coltivazione del fondo
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Corte di Cassazione, sez. II, n. 6084 del 04 marzo 2020
Corte di Cassazione, sez. VI, n. 6123 del 5 marzo 2020
Le due pronunce si occupano dei requisiti del possesso ad usucapionem nel caso di coltivazione del fondo.
Si ribadisce, innanzitutto, che quando รจ dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, trova applicazione lโart. 1141, comma 1ยฐ, c.c., per cui si presume integrato il possesso idoneo a fondare lโusucapione. La presunzione determina che incomba alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l’esistenza della prova della possessio ad usucapionem (art. 1141 c.c. co. 1: โSi presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzioneโ).
Entrambe le Sentenze, poi, chiariscono che la coltivazione del fondo non รจ sufficiente a dimostrare la sussistenza del possesso ad usucapionem: essa, di per sรฉ, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attivitร materiale, pur in astratto rientrante tra le facoltร comprese nel diritto di proprietร , sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa รจ svolta uti dominus.
Occorre, quindi, spingere lโesame allโ โintero reticoloโ dei poteri concretamente esercitati sul bene: โnon ci si puรฒ limitare a considerare l’attivitร di chi si pretende possessore (nella specie, la coltivazione del fondo) ma รจ necessario considerare anche il modo in cui tale attivitร si correla con il comportamento del proprietarioโ.
Per la cronaca, lโapplicazione del medesimo principio, porta la Corte a conclusioni diverse in relazione alla diversitร delle fattispecie.
In un caso, infatti, รจ stata ritenuta la sussistenza del possesso ad usucapionem in quanto il coltivatore si รจ occupato del fondo in modo indisturbato e lo ha anche affittato a terzi come se costituisse un corpo unico con altri fondi di sua proprietร ; nellโaltro caso, si รจ giunti a conclusioni opposte in quanto il proprietario ha conservato dei poteri di controllo e di ingerenza, circostanza che non consente di ritenere che il coltivatore avesse agito uti dominus.