๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐ฆ๐๐ซ๐ณ๐จ ๐๐๐๐: Omicidio colposo e omesse informazioni al lavoratore
Omicidio colposo e omesse informazioni al lavoratore
Cassazione penale, sez. I, Sentenza n. 9049 del 6 marzo 2020
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Due lavoratori impegnati nellโutilizzo di un complesso macchinario destinato alla posa del calcestruzzo, commettono una fatale negligenza nella sua manutenzione che determina la morte di uno dei lavoratori e delle serie lesioni allโaltro.
Lโampia motivazione dร conto di come i due dipendenti fossero stati espressamente formati sullโuso di un macchinario simile, ma molto meno potente e complesso, negli anni addietro e che, nei primi giorni di utilizzo del nuovo macchinario, siano stati affiancati da un โaddestratoreโ dellโazienda che ha prodotto il macchinario medesimo.
La Corte afferma che la specifica attivitร di informazione al lavoratore sui rischi corsi nellโambiente di lavoro e prevista dagli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008 deve essere espressa, specifica e affidata a chi abbia la qualifica di formatore per la sicurezza. Pertanto, lโaffiancamento dei lavoratori con un tecnico dellโazienda produttrice per pochi giorni e con una finalitร meramente esplicativa degli aspetti tecnici del funzionamento del macchinario non รจ idoneo a tenere indenne il datore di lavoro per le conseguenze derivanti, appunto, dalla mancata informazione sui rischi connessi allโutilizzo di quel particolare macchinario.
Parimenti, la descritta attivitร informativa non รจ surrogabile dal bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto dellโesperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.
Le stesse modalitร della vicenda, rileva la Corte, dimostrano come i lavoratori fossero del tutto inconsapevoli della pericolositร connessa alla mancata esecuzione di tutte le procedure previste per la manutenzione del nuovo macchinario. Tale ultima considerazione vale a ritenere sussistente il rapporto di causalitร tra omissione colposa delle informazioni dovute ed evento dannoso e tanto alla stregua di un giudizio di alta probabilitร logica (si cita la nota Sentenza SS.UU. n. 30328 del 10 luglio 2002) basato su un giudizio controfattuale. In particolare, si รจ accertato che,ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilitร razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensitร lesiva.
La negligenza dei due lavoratori, peraltro, non elide la responsabilitร datoriale in quanto, da un lato, si รจ trattato di un comportamento (colposo, ma) del tutto coerente con le mansioni attribuite (cd. occasionalitร necessaria) e, dallโaltro, essa รจ dipesa dalla colpa del datore di lavoro che non ha fornito le dovute informazioni sui rischi.
Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, infatti, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.