๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐ฆ๐๐ซ๐ณ๐จ ๐๐๐๐: Il concorso di colpa del danneggiato incapace e il danno catastrofale
Il concorso di colpa del danneggiato incapace e il danno catastrofale
Corte di Cassazione, ordinanza n. 3557 del 13 febbraio 2020
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La Sentenza riguarda un tragico fatto di cronaca in cui ha perso la vita un minore, annegato in un lago.
I genitori richiedono il risarcimento iure successionis a chi curava lโaccesso e la manutenzione del lago artificiale teatro del terribile evento, divenuto assai pericoloso per la fangositร del fondale.
Il giudice di merito ha diminuito il risarcimento a favore della madre in ragione della concorrenza di una sua culpa in vigilando da intendersi quale contributo causale allโevento. Inoltre, non ha riconosciuto il danno โterminaleโ in quanto non sarebbe trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra lโevento e la morte.
La Corte di Cassazione ribalta lโimpostazione dei giudici dei primi gradi di giudizio.
In primo luogo, si afferma che qualora lโevento riguardi un soggetto incapace e, come tale, non imputabile, il concorso โcolposoโ del creditore nella causazione dellโevento (cd. causalitร materiale) di cui allโart. 1227 co. 1 c.c. va valutato su un piano oggettivo nel senso cheโprescinde dall’imputabilitร della condotta colposa sul piano soggettivo; l’eventuale condotta della vittima, anche se incapace, deve pertanto essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell’uomo medio, senza tener conto della sua incapacitร di intendere e di volereโ.
In sostanza, ai fini dell’art. 1227, comma 1, c.c., laddove la vittima primaria sia un incapace, la valutazione del โfatto colposo del creditoreโ richiede un accertamento unitario e inscindibile che implica la valutazione della sola condotta imprudente, ovvero โoggettivamente colposa, della vittima primaria, e non quella della condotta soggettivamente colposa della vittima primaria e/o di quella del sorveglianteโ.
La riduzione del danno che dovesse scaturire dallโapprezzamento del contributo causale allโevento lesivo (eventus damni) da parte del danneggiato primario, si applicherebbe a tutti gli ulteriori danneggiati che chiedessero un danno anche iure proprioย (es. danno da perdita del rapporto parentale).
Inoltre, la valutazione del contributo causale del fatto colposo del minore, operata nel modo descritto, rende irrilevante la valutazione della sussistenza di una culpa in vigilando o in educando del genitore in quanto, sul piano della causazione dellโevento, la negligenza (pur non imputabile) dellโincapace copre quel medesimo ambito di irrisarcibilitร derivante dall’eventuale colpa di chi doveva sorvegliare (o educare) lโincapace (contributo causale alla verificazione dellโevento: art. 1227 co. 1 c.c.).
La colpa del genitore, invece, potrebbe rilevare ma sul diverso piano della causalitร giuridica (rispetto, quindi, al cd. danno conseguenza) ai sensi dellโart. 1227 co. 2 c.c. onde limitare il risarcimento in rapporto alle conseguenze del fatto lesivo, ma la questione fuoriesce dal perimetro della decisione in commento.
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In secondo luogo,la Corte ribadisce la distinzione tra danno cd. catastrofale o danno morale terminale e danno biologico terminale.
Il primo si sostanzia nella sofferenza derivante dalla consapevolezza della morte imminente e il secondo nel pregiudizio alla salute consistente nella gravissima lesione dellโintegritร personale della vittima nel periodo intercorrente tra lโeventusdamni e la morte. Ebbene, – afferma la Corte, cosรฌ correggendo il giudice di merito – solo questโultimo e non il danno catastrofale richiede che intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra lโevento e la morte.