๐‹๐š ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐š ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ• ๐ฆ๐š๐ซ๐ณ๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽ: Il concorso di colpa del danneggiato incapace e il danno catastrofale

Il concorso di colpa del danneggiato incapace e il danno catastrofale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 3557 del 13 febbraio 2020

#1227cc #causalitร materiale #illecitocivile #imputabilitร  #dannocatastrofale

La Sentenza riguarda un tragico fatto di cronaca in cui ha perso la vita un minore, annegato in un lago.

I genitori richiedono il risarcimento iure successionis a chi curava lโ€™accesso e la manutenzione del lago artificiale teatro del terribile evento, divenuto assai pericoloso per la fangositร  del fondale.

Il giudice di merito ha diminuito il risarcimento a favore della madre in ragione della concorrenza di una sua culpa in vigilando da intendersi quale contributo causale allโ€™evento. Inoltre, non ha riconosciuto il danno โ€œterminaleโ€ in quanto non sarebbe trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra lโ€™evento e la morte.

La Corte di Cassazione ribalta lโ€™impostazione dei giudici dei primi gradi di giudizio.

In primo luogo, si afferma che qualora lโ€™evento riguardi un soggetto incapace e, come tale, non imputabile, il concorso โ€œcolposoโ€ del creditore nella causazione dellโ€™evento (cd. causalitร  materiale) di cui allโ€™art. 1227 co. 1 c.c. va valutato su un piano oggettivo nel senso cheโ€œprescinde dall’imputabilitร  della condotta colposa sul piano soggettivo; l’eventuale condotta della vittima, anche se incapace, deve pertanto essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell’uomo medio, senza tener conto della sua incapacitร  di intendere e di volereโ€.

In sostanza, ai fini dell’art. 1227, comma 1, c.c., laddove la vittima primaria sia un incapace, la valutazione del โ€œfatto colposo del creditoreโ€ richiede un accertamento unitario e inscindibile che implica la valutazione della sola condotta imprudente, ovvero โ€œoggettivamente colposa, della vittima primaria, e non quella della condotta soggettivamente colposa della vittima primaria e/o di quella del sorveglianteโ€.

La riduzione del danno che dovesse scaturire dallโ€™apprezzamento del contributo causale allโ€™evento lesivo (eventus damni) da parte del danneggiato primario, si applicherebbe a tutti gli ulteriori danneggiati che chiedessero un danno anche iure proprioย  (es. danno da perdita del rapporto parentale).

Inoltre, la valutazione del contributo causale del fatto colposo del minore, operata nel modo descritto, rende irrilevante la valutazione della sussistenza di una culpa in vigilando o in educando del genitore in quanto, sul piano della causazione dellโ€™evento, la negligenza (pur non imputabile) dellโ€™incapace copre quel medesimo ambito di irrisarcibilitร  derivante dall’eventuale colpa di chi doveva sorvegliare (o educare) lโ€™incapace (contributo causale alla verificazione dellโ€™evento: art. 1227 co. 1 c.c.).

La colpa del genitore, invece, potrebbe rilevare ma sul diverso piano della causalitร  giuridica (rispetto, quindi, al cd. danno conseguenza) ai sensi dellโ€™art. 1227 co. 2 c.c. onde limitare il risarcimento in rapporto alle conseguenze del fatto lesivo, ma la questione fuoriesce dal perimetro della decisione in commento.

*

In secondo luogo,la Corte ribadisce la distinzione tra danno cd. catastrofale o danno morale terminale e danno biologico terminale.

Il primo si sostanzia nella sofferenza derivante dalla consapevolezza della morte imminente e il secondo nel pregiudizio alla salute consistente nella gravissima lesione dellโ€™integritร  personale della vittima nel periodo intercorrente tra lโ€™eventusdamni e la morte. Ebbene, – afferma la Corte, cosรฌ correggendo il giudice di merito – solo questโ€™ultimo e non il danno catastrofale richiede che intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra lโ€™evento e la morte.