๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐ ๐ฆ๐๐ซ๐ณ๐จ ๐๐๐๐: Il commissario ad acta puรฒ avvalersi degli uffici della P.A. commissariata
Il commissario ad acta puรฒ avvalersi degli uffici della P.A. commissariata
C.G.A.R.S Sent. n. 142 del 28 febbraio 2020
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Il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta per lโesecuzione di un giudicato recante lโobbligo del pagamento di una somma di denaro.
Il commissario decide di avvalersi dellโapparato burocratico della medesima P.A. inadempiente per eseguire lโincarico. La Sentenza, tuttavia, non viene eseguita e, anzi, la P.A. emana degli atti idonei a incidere negativamente sullโadempimento.
Il C.G.A.R.S. afferma che lโoperato del commissario ad acta deve sempre essere orientato allโeffettivitร della tutela giurisdizionale e, in questโottica, gli รจ consentitoย di avvalersi dell’ausilio di โfunzionari dotati non solo delle necessarie competenze tecnico-contabili, ma anche della specifica e diretta conoscenza della gestione del bilancio dell’amministrazione inadempiente, nell’ambito di un’attivitร meramente esecutiva e vincolata, che esclude qualsiasi dubbio di imparzialitร dell’ausiliarioโ.
Lโimpiego dellโapparato burocratico dellโamministrazione tenuta allโottemperanza non muta, peraltro, il regime della responsabilitร personale del commissario che โrimane โฆ soggetto alle responsabilitร di natura penale e contabile conseguenti allโomessa o ritardata esecuzione dellโincarico, mentre a presidio della sua imparzialitร continua poi ad operare lโistituto della ricusazione, ex artt. 20, comma 2, e 21 cod. proc. Amm.โ (C. Cost. 225/2018).
ร, quindi, sempre il commissario ad acta che รจ responsabile, di fronte al giudice che lo ha nominato, dellโavvenuta, o meno, ottemperanza, non potendo โcelarsi dietro a difficoltร e attivitร dilatorie dei funzionari dei quali si รจ servitoโ.
Eventuali provvedimenti assunti dai funzionari amministrativi che si pongano in contrasto con gli atti adottati dal commissario devono, quindi, ritenersi nulli se compiuti oltre la data di insediamento del commissario medesimo e non in esecuzione delle disposizioni impartite dal commissario.
(Nel caso di specie, il Collegio ha annullato gli atti adottati dallโamministrazione poichรฉ di essi non aveva avuto alcuna contezza il commissario).