๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐๐๐๐๐ซ๐๐ข๐จ ๐๐๐๐: Epidemia in albergo e rifiuto di atti di ufficio del medico di guardia
Epidemia in albergo e rifiuto di atti di ufficio del medico di guardia
Corte di Cassazione, sez. VI penale, Sentenza n. 34535 del 29 luglio 2019
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A quali condizioni il medico addetto al servizio di continuitร assistenziale (cd. guardia medica) puรฒ rifiutare di recarsi a visitare il paziente?
Nel caso di specie, in un albergo distante dal pronto soccorso una parte degli ospiti (tra cui sei bambini) accusano un malore; il medico, pur essendo stato piรน volte compulsato dal proprietario dellโalbergo โ che teme una possibile epidemia – a intervenire, si rifiuta di farlo (la situazione viene poi risolta dallโambulanza del servizio 118).
Il dubbio riguarda i limiti che il professionista incontra nel valutare la necessitร di un intervento domiciliare a cui รจ tenuto ai sensi del d.P.R. n. 41 del 1991; la legge appena citata, infatti, all’art. 13, dispone che il medico che effettua il servizio di guardia debba rimanere a disposizione “per effettuare gli interventi domiciliari a livello territoriale che gli saranno richiesti” e, durante il turno di guardia, “รจ tenuto ad effettuare al piรน presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dagli utentiโ.
La Corte non esclude che il sanitario abbia dei margini di valutazione (tecnico-discrezionale) nel valutare la necessitร dellโintervento, ma afferma che il rifiuto non deve essere pregiudiziale nรฉ arbitrario.
Il giudice deve, infatti, verificare che lโaffermato esercizio della discrezionalitร da parte del medico di guardia non costituisca un โmero pretestoโ per giustificare il proprio inadempimento e che la manifestata convinzione dellโirrilevanza o dellโenfatizzazione dei sintomi da parte dei pazienti non sia aprioristica nรฉ โtrasmodi nell’assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabiliโ.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la condanna a quattro mesi di reclusione del sanitario per il reato di cui all’art. 328 c.p., avendo egli indebitamente rifiutato atti del suo ufficio che per ragioni di igiene e sanitร dovevano essere compiuti senza ritardo.