๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐๐๐๐๐ซ๐๐ข๐จ ๐๐๐๐: Forma scritta per i contratti della P.A.ย
Forma scritta per i contratti della P.A.
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Corte di Cassazione, sezione I civile, n. 4256 del 19 febbraio 2020
Il Sindaco di un Comune, dopo aver emesso unโordinanza sindacale per il ripristino di una facciata di un edificio danneggiato a causa di una fuga di gas, affida informalmente i lavori a una ditta di costruzioni.Il lavoro non viene pagato interamente e la ditta cita in giudizio lโente locale.
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La Corte ribadisce il principio per cui tutti i contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione, anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam (ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).Il principio non conosce deroghe pur si tratti di appalti di manufatti di modesta entitร (Cass., n. 17028/2003) e va escluso che la manifestazione di volontร implicita, desumibile da comportamenti meramente attuativi, possa tener luogo del contratto opportunamente formalizzato.
La Corte ribadisce, poi, che lโipotesi di ordine orale dellโesecuzione รจdel tutto eccezionale e non solo dev’essere giustificata da ragioni di assoluta urgenza, ma โva comunque seguita dalla formale stipulazione del contratto– assente nel caso di specie – senza la quale lโamministrazione non รจ tenuta al pagamento del corrispettivoโ.
Il contratto mancante della forma scritta รจ, quindi, nullo e non รจ suscettibile di sanatoria.
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Inoltre, รจ respinta la tesi per cui lโordinanza sindacale di ripristino dellโedificio possa equivalere a un contratto in quanto si tratta di un provvedimento amministrativo โunilateraleโ che non indica alcun dato di โnatura negozialeโ.
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Infine, lโazione di indebito arricchimento, ammissibile in astratto in simili ipotesi, viene respinta per due ordini di ragioni.
In primo luogo, poichรฉ non era possibile distinguere tra le opere di restauro dellโedificio โgenericheโ e quelle richieste specificamente dallโordinanza sindacale, le sole per cui era evidentemente sostenibile lโindebito arricchimento in capo al Comune. In secondo luogo, in quanto non รจ stata dimostrata, alla luce del pagamento della maggior parte del prezzo, la effettiva โdiminuzione patrimonialeโ patita dallโesecutore dei lavori, elemento necessario al fine di liquidare lโeventuale differenza ai sensi dellโart. 2041 c.c.(questo lโesito della valutazione delle prove da parte del giudice di merito).