๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐๐๐๐๐ซ๐๐ข๐จ ๐๐๐๐: Legittimazione generale degli enti esponenziali per proporre il ricorso (Ad. plen. 6/2020)
Legittimazione generale degli enti esponenziali per proporre il ricorso
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 6 del 20 febbraio 2020
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La questione
La Plenaria รจ chiamata a rispondere alla questione relativa alla perdurante sussistenza di una legittimazione generale degli enti esponenziali in ordine alla tutela degli interessi collettivi dinanzi al giudice amministrativo, o se sia invece necessaria, a tali fini, una legittimazione straordinaria conferita dal legislatore.
Lโorientamento minoritario
Un orientamento minoritario, infatti, ritiene che la tipizzazione di numerosi casi in cui la legittimazione รจ conferita dal legislatore abbia comportato una tassativizzazionetanto delle ipotesi in cui agli enti esponenziali รจ attribuita la legittimazione a ricorrere innanzi al giudice amministrativo a tutela di un interesse collettivoquanto delle azioni esperibili dagli enti medesimi. Secondo tale orientamento, non esisterebbe piรน una legittimazione generale di tali enti in applicazione dei noti criteri elaborati dalla giurisprudenza (โeffettiva rappresentativitร , finalitร statutaria, stabilitร e non occasionalitร , in taluni casi collegamento con il territorioโ); essa sarebbe stata sostituita da ipotesi specifiche tanto nellโan quanto nel quomodo (azioni esperibili).
La soluzione della Plenaria
LโAdunanza plenaria respinge decisamente tali argomentazioni chiarendo che le previsioni legislative di tal guisa[1]non devono essere intese quale ipotesi in cui, in via eccezionale, viene scissa la legittimazione (collettiva) dalla lesione della situazione giuridica azionata (individuale); esse rappresentano, invece, lโโemersione positiva dellโesigenza di protezione giuridica di interessi diffusi, secondo lo schema giร delineato in via generale dalla giurisprudenza, e in linea con il ruolo che lโart. 2 Cost. assegna alle formazioni sociali, oltre che con la piรน attenta ed evoluta impostazione del principio di sussidiarietร orizzontale di cui allโart. 118 Cost.โ.
Le previsioni che pertengono alla tutela consumeristica, poi, giammai potrebbero valere a negare la legittimazione degli enti esponenziali nel processo amministrativo.ย Se, infatti, nellโambito di rapporti contraddistinti da posizioni paritarie e dal principio consensualistico, la previsione legislativa che positivizzi la situazione giuridica collettiva e la colleghi a delle precise azioni esperibili puรฒ rendersi necessaria, ciรฒ non avviene nel campo del diritto pubblico. La cura dellโinteresse pubblico che contraddistingue il potere amministrativo implica senzโaltro il venire in rilievo di posizioni giuridiche โche eccedono la sfera del singolo e attengono invece a beni della vita a fruizione collettivaโ con la conseguenza che lโemersione dellโinteresse collettivo avviene senza necessitร di una specifica disposizione legislativa.
La Plenaria conclude, quindi, nel senso che โla legittimazione โฆ si ricava o dal riconoscimento del legislatore quale deriva dallโiscrizione negli speciali elenchi o dal possesso dei requisiti a tal fine individuati dalla giurisprudenza. Una volta โlegittimataโ, lโassociazione รจ abilitata a esperire tutte le azioni eventualmente indicate nel disposto legislativo e comunque lโazione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimitร โ.
Il rapporto tra lโinteresse collettivo e lโinteresse legittimo individuale
Ancor piรน interessante della conclusione appena esposta, รจ il ragionamento sulla natura dellโinteresse collettivo. Esso non รจ una โfictio iurisโ che consente il riconoscimento di una legittimazione ad agire โstraordinariaโ in capo agli enti in rapporto a interessi individuali, sebbene comuni a piรน soggetti (interessi diffusi). Piuttosto, lโinteresse diffuso di cui si discorre eccede la sfera dei singoli โper assumere una connotazione condivisa e non esclusivaโ. Allorchรฉ si โcollettivizzaโ in capo a un ente, lโinteresse assume una dimensione di โsintesi e non di sommatoriaโ dellโinteresse degli appartenenti alla comunitร di riferimento; lโinteresse collettivo, quindi, รจ ontologicamente diverso dallโinteresse del singolo appartenente allโassociazione e la sua tutela spetta allโente in modo primario e diretto.
Tanto conduce alla precisazione sul principio giurisprudenziale per cui lโinteresse collettivo azionato dallโente deve essere โomogeneoโ alla comunitร rappresentata e non puรฒ riguardare interessi rispetto a cui sussistano conflitti tra gli associati.
Lโinteresse che costituisce il parametro di tale valutazione non รจ quello individuale dei singoli associati, ma sempre quello diffuso e differenziato riferibile alla comunitร rappresentata. Lโomogeneitร , in tal senso, deve riguardare gli (eventualmente distinti) interessi diffusi presenti nella comunitร di riferimento, mentre non รจ necessario che lโinteresse collettivo azionato sia omogeneo a quello di tutti i singoli associati. Quandโanche alcuni degli associati abbiano un interesse contrario allโazione esercitata – poichรฉ, ad esempio, abbiano tratto un vantaggio dallโatto illegittimo di cui si chiede lโannullamento -, ciรฒ non implica, senzโaltro, il venir meno dellโinteresse diffuso di categoria che si personifica in capo allโente.
Se si pretendesse di effettuareโunโindagine circa la coerenza dellโinteresse collettivo (oltre che rispetto allโinteresse diffuso, anche) rispetto alle posizioni di interesse legittimo in ordine a โbeni della vitaโ dei singoli – lโinevitabile risultato sarebbe quello di confondere i piani dellโinteresse collettivo e della sua lesione con quello della lesione delle singole posizioni giuridiche di ciascuno dei componenti la comunitร o la categoriaโ.
[1] Art. 4, co. 2, l. 11 novembre 2011, n. 180che riconosce alle associazioni di imprenditorimaggiormente rappresentative la legittimazione a impugnare gli atti amministrativi lesivi di interessi diffusi; artt. 13 e 18 co 5 L. 349/1986che consentono alle associazioni ambientaliste ricomprese in un elenco approvato con decreto del Ministro dellโAmbiente di โintervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimiโ; art. 9 L. 241/1990che prevede: โqualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchรฉ i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltร di intervenire nel procedimentoโ;art. 32-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza) che prevede: โLe associazioni dei consumatori inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attivitร di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativoโ.