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Risposta:
Va precisato che, in tema di reati tributari (d.lgs. 74/2000), il profitto confiscabile รจ costituito dal risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi e sanzioni; in merito, si ritiene che il giudice penale non sia vincolato dallโaccertamento con adesione o, comunque, da quanto concordato, nelle diverse forme di legge, tra lโamministrazione finanziaria e il contribuente infedele. Per potersi discostare dal dato quantitativo convenzionalmente accertato e tener invece conto dell’iniziale pretesa tributaria dell’erario, occorre, tuttavia, che risultino concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile l’iniziale quantificazione dell’imposta dovuta (Corte di Cassazione, sez. III penale, n.29091 del 4 aprile 2019).
La risposta alla domanda รจ quindi affermativa qualora venga effettuata unโadeguata valutazione degli elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile lโoriginario accertamento.
In ogni caso, qualora il giudice effettui una legittima valutazione in tal senso, la confisca non potrร operare per gli importi versati allโesito dellโaccertamento con adesione (o comunque concordato).
Difatti, lโart. 12-bis del d.lgs. 74/2000a mente del quale la confisca, diretta o per equivalente, “non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare allโerario anche in presenza di sequestro“, si riferisce proprio alle assunzioni dโimpegno nei termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda).
Lโimporto confiscato, in ogni caso, non potrร comportare una duplicazione del pagamento nel senso che potrร essere, alle descritte condizioni, confiscata solo la differenza tra il maggior profitto accertato in sede penale (alla luce dellโoriginario accertamento) e quanto pagato in adempimento dellโaccertamento con adesione o comunque concordato (Corte di Cassazione, sez. III penale, n. 6249 del 18 febbraio 2020).