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Differenza tra mera connivenza e concorso nel reato

Corte di Cassazione, sez. VII penale, Ordinanza n.2185 del 21 gennaio 2020

#connivenza #concorsodireati

Risponde di concorso nel reato di detenzione di stupefacenti la madre dello spacciatore che, al momento della perquisizione, induca il figlio a fuggire, chiuda la porta di casa e occulti una ingente somma sul proprio corpo?

Laย connivenzaย nonย punibileย postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare contributi alla realizzazione del reato, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre il concorso nel reato richiede un contributo partecipativo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente.

Si discute, quindi, della possibilitร  del concorso in capo allโ€™individuo convivente con altri che detenga della sostanza stupefacente a fini di spaccio. La giurisprudenza ritiene generalmente che la mera convivenza non consenta di ritenere provato il concorso.

Tuttavia, se il convivente pone in essere condotte tali da favorire la condotta criminosa, sussistono gli estremi del concorso di reati per cui le โ€˜premureโ€™ adottate dalla madre del reo in questo caso le valgono unโ€™imputazione a titolo di concorso nel reato principale.

Va detto che, nel caso di specie, era astrattamente ipotizzabile anche il reato di favoreggiamento personale ai sensi dellโ€™art. 378 c.p. La Corte non si sofferma sul punto, ma va rammentato che il discrimine tra il concorso e il favoreggiamento viene variamente individuato: a) nel diverso elemento psicologico; b) nel momento in cui viene posta la condotta. Infatti, per un primo orientamento, nel favoreggiamento, la condotta sarebbe volta a facilitare la cessazione del reato (permanente), mentre, nel concorso, vi sarebbe un contributo rivolto a favorirne sua prosecuzione; per un secondo orientamento, la differenza viene individuata non tanto nel fine quanto nel momento in cui avviene la condotta: la condotta del favoreggiatore si collocherebbe dopo la cessazione della condotta permanente, mentre vi sarebbe concorso se la condotta si collochi mentre la condotta รจ ancora in corso.

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